Cambio di domicilio del lavoratore in malattia assente alla visita: comunicazione solo all’Inps e licenziamento illegittimo

Il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo dell’Inps, avendo cambiato indirizzo di reperibilità e avendo comunicato il cambiamento solo all’INPS, e non al datore di lavoro, adotta un comportamento disciplinarmente rilevante che non giustifica la sanzione espulsiva. Nota

L’inadempimento posto in essere dal dipendente, che non venga tutelato e protetto dal datore di lavoro dinanzi ad azioni criminose di terzi, deve considerarsi legittimo e giustificato

Ove il datore di lavoro non garantisca la sicurezza e l’incolumità ai propri dipendenti, questi non potranno essere legittimamente licenziati anche se non eseguono diligentemente la prestazione. Nota a Cass. (ord.) 12 gennaio 2023, n. 770 Pamela Coti