L’indennità di funzione erogata ai lavoratori quadri dell’ente poste non esclude il compenso per lavoro straordinario

Nota a Cass. 20 giugno 2016, n. 12687

Francesco Belmonte

Il pagamento dell’indennità di funzione, prevista dall’art. 71 ccnl Poste per i lavoratori Quadri (Q1), non vale ad escludere il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario, in quanto la stessa non “assorbe” la maggior prestazione resa dal lavoratore.

Più specificamente, quando l’eccezionalità e gravosità della prestazione svolta dal dipendente sono tali da superare il limite della ragionevolezza, in relazione sia alla quantità che alla qualità della prestazione (nel caso in esame: 9 ore al giorno per 6 giorni, a fronte di una prestazione ordinaria commisurata in 6 ore giornaliere per 6 giorni), va corrisposta la maggiorazione per lavoro straordinario “a prescindere dalla particolare disciplina della regolamentazione collettiva”, in quanto tale pagamento è rivolto a “compensare fra l’altro la necessità di una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie di lavoratori”.

Per tale motivo, la Corte di Cassazione (n. 12687/2016) ha applicato il principio, più volte espresso dalla Cassazione medesima (ad es. nn. 3038/2011 e 10540/2010), secondo cui “i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza (come desunta dalle prove documentali) in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori” (nella fattispecie, le differenze per lavoro straordinario maturate dal lavoratore, dedotta la somma di € 2971, 24 già percepita, ammontavano ad € 8025,41).

Al riguardo, va rilevato che l’art. 17, co. 5D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, esclude i dirigenti, il personale direttivo e le “altre persone aventi potere di decisione autonomo”, e, dunque, i quadri, dall’applicazione degli artt. 3,4,57812 e 13 del suddetto D.Lgs. (si tratta delle norme relative a: orario normale di lavoro; durata massima; lavoro straordinario; riposo giornaliero; pause e lavoro notturno).

Il citato art. 17, co. 5, sottolinea, inoltre, l’esigenza che l’esclusione non pregiudichi il “rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute”. Ne consegue che il personale direttivo, anche se non ha diritto a maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo o notturno, può rivendicare il risarcimento del danno emergente alla salute e/o alla vita di relazione, conseguente alle modalità particolarmente usuranti della prestazione lavorativa.

In sintesi, si può pertanto affermare la piena validità delle clausole contrattuali di miglior favore, stabilite individualmente o a livello di contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, che riconoscano anche al personale direttivo il pagamento di maggiorazioni retributive in ipotesi di superamento di una quota oraria, calcolata su base settimanale o mensile; così come è valida la pattuizione di una indennità di funzione o di un compenso forfettario, riconosciuto (anche) in ragione dell’eventuale svolgimento di lavoro straordinario.

In particolare, secondo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, un diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero quando non sussista tale delimitazione, ma la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute, dovendosi peraltro ritenere che perché sia configurabile il carattere gravoso e usurante della prestazione non è necessario che essa debba portare alla rovina fisico-psichica del lavoratore (In questo senso, v. Cass. 29 novembre 2012, n. 21253Cass. 23 luglio 2004, n. 13882Cass. 16 giugno 2003, n. 9650; ma v. anche Trib. Torino 5 agosto 2002, in Giur. piemontese, 2002, 448, secondo cui i dirigenti che fruiscano di una indennità di funzioni direttive per le prestazioni eventualmente rese oltre le 40 ore, in quanto svincolati da limiti di orario di lavoro, non hanno diritto a percepire lo straordinario e le relative maggiorazioni).

 

Funzionari delle poste, dirigenti e indennità di funzione.
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