Assenze per malattia del figlio, anche adottivo, sono diversificate in relazione all’età del bambino e si computano nell’anzianità di servizio.

Francesco Belmonte

Nell’ambito delle tutele predisposte dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” e successive modifiche ed integrazioni), una posizione di rilievo è rivestita dalle misure tese a fronteggiare situazioni imprevedibili determinate dalla malattia dei figli (cfr. DE LUCA TAMAJO – MAZZOTTA, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2013, 1536).

In particolare, ai sensi dell’art. 47, T. U., i genitori (anche adottivi e affidatari), alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (per esempio quando la madre sia una casalinga) (art. 47, co. 1 e 6, T. U.).

Il sistema di tutela, però, risulta diversificatoin relazione all’età del bambino. Difatti, l’astensione spetta a ciascun genitore “biologico”:

  • fino a 3 anni di età del figlio: senza limiti di tempo;
  • tra il 3°e l’8° anno d’età: per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.

Per i genitori adottivi e affidatari, invece, i periodi di astensione sono differenti (art. 50, T. U.):

  • fino a 6 anni d’età del bambino: il genitore ha diritto di astenersi senza limiti di tempo;
  • tra il 6°e l’8° anno d’età: per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno;
  • se all’atto dell’adozione il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo è fruibile nei primi 3 anni di ingresso dello stesso in famiglia, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.

Per fruire dei congedi, il medico del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) che ha in cura il minore deve trasmettere, per via telematica, all’INPS il certificato di malattia del bambino (art. 47, co. 3, T. U.). A sua volta, l’INPS provvede ad inoltrare la medesima certificazione, sempre per via telematica, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne abbiano fatto richiesta.

Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite. Sono però fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi, di qualsiasi livello, che, oltre alla possibilità di astenersi dal lavoro, prevedano anche la retribuzione parziale o totale delle giornate di astensione.

Tali assenze sono considerate periodo utile per la maturazione dell’anzianità di servizio, ma è escluso ogni effetto su ferie e tredicesima mensilità (art. 48, co. 1, T. U.).

I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa fino al compimento del 3° anno di vita del bambino (art. 49, co. 1, T. U.); mentre, dal 3°anno e fino al compimento dell’8°anno, è dovuta la contribuzione figurativa in misura ridotta (art. 49, co. 2,,T. U.).

Qualora la malattia del bambino (sia naturale che adottivo o affidatatario) sia tale da determinare un ricovero ospedaliero, il genitore può richiedere l’interruzione del decorso di un eventuale periodo di ferie in godimento per usufruire del congedo per malattia del figlio (art. 47, co. 4, T. U.).

A tali particolari congedi nonsi applicano, poi, le disposizioni in tema di controllo della malattia del lavoratore (art. 47, co. 5,T. U.). Pertanto, il datore di lavoro non potrà richiedere la visita fiscale nei confronti del proprio dipendente beneficiario del congedo per malattia del figlio, il quale, dunque, non è tenuto a rispettare alcuna fascia di reperibilità.

 

Il congedo dei genitori per malattia del figlio
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