Installare telecamere sul luogo di lavoro in mancanza di accordo con i sindacati o di autorizzazione dell’Ispettorato è reato.

Nota a Cass. 6 dicembre 2016, n. 51897

Fabio Iacobone

Qualora il datore non acquisisca il consenso delle rappresentanze sindacali ovvero un provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro è vietata, e sanzionata come reato (ex art. 38 Stat. lav.), sia l’installazione che l’utilizzo di telecamere che consentano di monitorare l’attività dei dipendenti. Lo ha affermato la Cassazione Pen, III sez., 6 dicembre 2016, n. 51897, che ha ripercorso il processo di riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) – significativamente innovato dall’art. 23, D.Lgs. n. 151/2015, in tema di controlli a distanza sui dipendenti da parte del datore di lavoro.

La Corte ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 4 Stat. lav. ha rimodulato la fattispecie che prevede il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza che, nell’attuale contesto produttivo, oltre che degli impianti audiovisivi, si debba tener conto anche di altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa». In particolare, taluni strumenti telematici, sconosciuti quando fu varato lo Statuto del lavoratori, costituiscono, nell’attuale sistema di organizzazione del lavoro, “normali” strumenti per rendere la prestazione lavorativa, pur realizzando nello stesso tempo un controllo continuo e capillare sull’attività del lavoratore. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (con sentenza n. 61496/08 del 12 gennaio 2016, in DRI, 2016, 1171, con nota di G. CONSONNI, Il caso Barbulescu c. Romania e il potere di controllo a distanza dopo il Jobs Act: normativa europea e italiana a confronto) ha affermato che “non viola l’art. 8 CEDU e la direttiva 95/46/CE sulla tutela della privacy il datore di lavoro che effettua un monitoraggio delle mail e degli altri mezzi di comunicazione aziendali, utilizzati dai lavoratori, al fine di garantire il giusto funzionamento della società e di controllare che i dipendenti, durante l’orario di lavoro, svolgano la loro attività lavorativa”.

Resta fermo però il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e non smentito dal D.Lgs. n. 151/2015, secondo cui l’art. 4 Stat. Lav. “fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore, tanto sul presupposto – espressamente precisato nella ‘Relazione ministeriale’ – che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione ‘umana’, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro”(Cass.17 luglio 2007,n. 15892, in motivaz.).

Ne consegue che, in seguito alla novella dell’art. 4 Stat. lav., il divieto esplicito di controlli a distanza è solo apparentemente venuto meno. Anche se manca una indicazione espressa di un divieto generale di sorveglianza occulta sull’attività del lavoratore (contenuto, invece, nel co. 1 del previgente art. 4), la nuova formulazione ha soltanto adeguato l’impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche ed ha, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che “l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo può essere giustificato ‘esclusivamente’ a determinati fini, che sono numerus clausus, (cioè per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) e alle condizioni normativamente indicate, sicché residua un regime protezionistico diretto a salvaguardare la dignità e la riservatezza dei lavoratori, la cui tutela rimane primaria nell’assetto ordinamentale e costituzionale, seppur bilanciabile sotto il profilo degli interessi giuridicamente rilevanti con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza sul lavoro”.

La normativa sopravvenuta (art. 23, co. 2) ha peraltro mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4 Stat. Lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 della stessa legge. Sicché costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

 

Controlli a distanza sull’attività lavorativa.
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