Periodo feriale indennizzato per i dirigenti medici di primo livello.
Nota a Cass. 26 gennaio 2017, n. 2000
Francesco Belmonte
In base al ccnl dell’area dirigenza medica e veterinaria (art. 21, co. 13, ccnl 5 dicembre 1996), il pagamento delle ferie è dovuto nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, le stesse risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente.
Tale regola, pertanto (in conformità al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost.), si applica solo nei confronti dei dirigenti apicali, titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere.
E’ quanto precisato dalla Cassazione (26 gennaio 2017, n. 2000, in continuità con quanto affermato da Cass. S.U. n. 9146/2009, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 432/2010) in relazione alla vicenda di alcuni medici, inquadrati come dirigenti di primo livello, che avevano presentato ricorso, chiedendo la monetizzazione di ferie non godute.
La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando come i ricorrenti, in quanto medici inquadrati come dirigenti di primo livello, fossero in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera; e, pertanto, non avevano il potere di programmarsi le ferie e di auto-attribuirsene il godimento.
Con la conseguenza che ai suddetti lavoratori si applica il principio generale secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009).
Non si applica, invece, la regola per la quale il dirigente medico (apicale), titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, qualora non eserciti detto potere e non fruisca, quindi, del periodo di riposo, non può reclamare l’indennità per le ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione.