L’azienda deve provare in maniera adeguata il furto e l’intento predatorio da parte del dipendente

Nota a Cass. 27 aprile 2017, n. 10436

Francesca Albiniano

 

La Cassazione (27 aprile 2017, n. 10436) ha confermato la sentenza 3 aprile 2014, della Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, circa la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato per sottrazione di beni aziendali e conseguente ordine di reintegrazione.

Secondo la Corte territoriale, pur a fronte della veridicità del fatto storico del possesso di cinque paia di guanti nuovi di quelli in uso presso il suo reparto, era non adeguatamente provata e, pertanto, inconfigurabile l’ipotesi addebitata della sottrazione o comunque l’intenzionalità della condotta e risultava sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata.

Pertanto, sebbene il lavoratore, nel corso della giornata, si fosse procurato guanti in misura palesemente eccedente le proprie necessità, posizionandoli nella borsa con cui si recava fuori dello stabilimento, in mancanza di una prova certa dell’intento predatorio del prestatore, la condotta del lavoratore non può essere ricondotta all’intento dell’appropriazione e del trafugamento di materiale aziendale.

Sottrazione di beni aziendali e intento predatorio
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