Nessuna sanzione se l’illecito non è “certo”

Nota a Cass. 16 agosto 2017, n. 20118

Francesco Belmonte

Il dipendente di un ufficio postale che versa ad un terzo, senza accertarne l’identità, la pensione di un soggetto deceduto, non è sanzionabile qualora manchi una prova certa della sua responsabilità.

In tale linea si è espressa la Corte di Cassazione (16 agosto 2017, n. 20118) la quale, confermando la decisione della Corte d’Appello di Brescia, ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare di quattro ore di multa irrogata ad una lavoratrice, che non aveva rispettato le disposizioni regolamentari inerenti l’accertamento dell’identità del richiedente una pensione.
In particolare, secondo la Corte territoriale, “la registrazione dell’identificativo della lavoratrice nella apertura del giornale di fondo attraverso il sistema informatico” non poteva considerarsi una prova certa della sua responsabilità per l’illecito in questione, in quanto, nell’ufficio postale presso cui era addetta sussisteva una prassi secondo cui i dipendenti utilizzavano l’identificativo per l’accesso all’inizio del servizio, ma, poi, su ogni postazione si potevano alternare lavoratori diversi, fra i quali la stessa direttrice, senza cambiare l’identificativo in questione. Peraltro, tale prassi era obbligatoria anche per i lavoratori a termine addetti allo sportello e  privi di un identificativo proprio.

Responsabilità disciplinare del dipendente postale
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