La clausola apposta al patto di non concorrenza che preveda un diritto di opzione a favore del datore di lavoro, consentendogli in qualunque momento di recedere dal patto stesso, è nulla con conseguente obbligo di versare il corrispettivo al lavoratore.

Nota a Cass. 2 gennaio 2018, n. 3

Maria Novella Bettini

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, con conseguente obbligo dell’impresa di erogare la  somma pattuita come corrispettivo (nella fattispecie, il lavoratore aveva dato esecuzione al patto, impiegandosi in settore di attività del tutto diverso da quello precedente; né era sostenibile che la formazione professionale ricevuta alle dipendenze dell’azienda costituisse il corrispettivo del patto, in quanto essa rappresentava la causa stessa del contratto di formazione e lavoro stipulato fra le parti).

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione 2 gennaio 2018, n. 2 secondo cui l’ordinamento non consente il recesso discrezionale del datore di lavoro dal patto di non concorrenza all’interno del limite temporale di vigenza del patto stesso (v. anche Cass. n. 13352/2014 e Cass. 8 gennaio 2013, n. 212; in senso contrario, Cass. n.1686/1978).

La Corte chiarisce i requisiti fondamentali che caratterizzano il patto in esame alla luce della prevista opzione discrezionale datoriale, muovendo dalla considerazione che, in base alle disposizioni dettate dall’art. 2125 c.c. (che costituisce una norma speciale rispetto alla fattispecie generale prevista dall’art. 2596 c.c.), il patto di non concorrenza comporta una limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa che va “contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva”. La norma, con un’interpretazione costituzionalmente orientata (v. artt. 4, 35 e 36 Cost.), non consente al datore di lavoro, né di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo (in modo da vanificare la previsione della fissazione di un termine certo), né di eliminare l’attribuzione patrimoniale pattuita.

Il patto in esame comporta, dunque, una “grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative” che risulta “compatibile soltanto con un vincolo stabile (salva, ovviamente, la concorde volontà delle parti), che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto. Ammettere la facoltà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro, e proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro come tale e, in definitiva, sui livelli retributivi in senso ampio”. In particolare, l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore finirebbe con l’essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.

Tali considerazioni trovano conferma nelle precedenti pronunce della Cassazione secondo cui: “l’art. 2125 c.c. viene violato non già dalla clausola che determina il patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, perché questo è consentito dalla disposizione codicistica citata, stante la ricorrenza di entrambi gli elementi prescritti, ossia la delimitazione dell’impegno entro il termine prefissato dalla legge e la pattuizione di un corrispettivo per la compressione alla libertà contrattuale del lavoratore che ne consegue”.

La norma risulta, invece, violata dalla clausola con cui la società si è riservata la facoltà di recesso. Questa infatti (sebbene sia legittima in base ai principi generali che presiedono ai contratti di cui all’art. 1373 c.c, essendo consentito ogni patto che preveda la possibilità di recesso dal contratto ad opera di una delle parti) “confligge con la disciplina specifica prevista per il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato, la quale limita l’autonomia contrattuale, sancendo che il patto venga “determinato nel tempo”.

Tale precisazione è diversa da quella (di cui all’ultimo comma, dell’art. 2125 c.c.) che ne delimita la durata massima, (per cui è contra legem una durata esorbitante da quei limiti). Affermare che il patto debba essere “determinato nel tempo” significa che la sua durata deve essere (ex art. 2125, co.1, c.c.) “delimitata ex ante” e “quindi non può essere soggetta ad una pattuizione che ne consenta il venir meno in ogni momento della sua durata, come nel caso di specie, in cui il patto era revocabile ad opera della società nell’ambito del biennio”.

La ratio sottesa alla disposizione è che, allo scopo di bilanciare i contrapposti interessi delle parti, il lavoratore deve avere “contezza”, fin dall’assunzione dell’impegno, della durata del vincolo. Ciò, in quanto egli deve “assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero ostacolate ove il medesimo fosse soggetto alle determinazioni della controparte, anche considerando – nella specie – la forte penalità posta a suo carico in caso di inadempimento.

Né la liberazione dal vincolo può assumere per il lavoratore una utilità tale da compensare la situazione di precarietà sostanziale in cui verrebbe a trovarsi dopo la cessazione del rapporto, per essere costantemente soggetto alle determinazioni altrui” (v. Cass. n. 15952/2004).

In sintesi, dunque, la Corte afferma che il tenore dell’anzidetta clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza “comprime illegittimamente il potere negoziale del lavoratore” “e determina un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle parti”, poiché, per un verso, impedisce al lavoratore di esercitare il suo diritto di scelta di ulteriori occasioni di lavoro e, per l’altro, concretizza una violazione del modello contrattuale dell’opzione ex artt. 1331 c.c. e  2125 c.c., dal momento che nella struttura tipica prevista dall’ordinamento “la parte vincolata all’opzione (ossia alla propria dichiarazione) non è tenuta alla prestazione contrattuale finale finché la controparte non accetta costituendo, quindi, il rapporto contrattuale finale”; invece, nella fattispecie in esame “il lavoratore concedente l’opzione resta immediatamente obbligato, sin dalla stipulazione del patto (ossia sin dal momento di inizio del contestuale contratto di lavoro subordinato), non solo a mantenere ferma la dichiarazione, ma anche ad adempiere all’obbligazione finale consistente nel patto di opzione” (v. Cass. n. 8715/17).

La norma

Art. 2125 c.c. (Patto di non concorrenza).

[I]. “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

[II]. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.

 

Patto di non concorrenza e clausola di recesso discrezionale
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