È illegittimo il licenziamento del lavoratore “part-time” che rifiuti di modificare il rapporto di lavoro in tempo pieno.

Nota a Cass. 26 aprile 2018, n. 10142

Annarita Lardaro

Il lavoratore a tempo parziale che non accetti di modificare il rapporto di lavoro in full time non può essere licenziato; l’orario di lavoro costituisce, infatti, un elemento altamente qualificante della prestazione di lavoro, per cui è necessaria una modifica concordata da entrambe le parti e non una decisione unilateralmente imposta dal datore di lavoro.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10142 del 26 aprile 2018 (confermando quanto deciso in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma).

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una dipendente aveva adito il Giudice lamentando l’illegittimità del licenziamento a lei comminato dalla Upim s.r.l., (in seguito all’acquisizione del gruppo COIN, trasformata in OVS S.p.A.), per essersi rifiutata di mutare il proprio contratto di lavoro da part-time in full time. Infatti, l’accordo sindacale sottoscritto all’indomani dell’acquisizione da parte del gruppo COIN della Upim s.r.l. non prevedeva affatto lo svolgimento in solo regime di full time delle mansioni espletate dalla lavoratrice licenziata.

La Cassazione, investita della questione, nel richiamare un proprio consolidato orientamento ha, innanzitutto, rilevato che, ai sensi del D.LGS. n. 61/2000 (applicabile ratione temporis), la trasformazione del regime di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (o viceversa) non può discendere da una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore.

Nel dettaglio, i Giudici hanno precisato che “la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, sicché la variazione in aumento o in diminuzione del monte ore pattuito costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per ‘facta concludentia’ dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.” (cfr. Cass. 6 dicembre 2016, n. 256 e, più di recente, Cass. 19 gennaio 2018, n. 1375).

La Suprema Corte ha, altresì chiarito che i citati principi si applicano tanto ai licenziamenti individuali che a quelli collettivi. Ad una corretta applicazione delle regole sopra richiamate consegue, quindi, che l’accordo sindacale con cui si definiscono le procedure di mobilità non può consentire una modifica implicita dell’orario di lavoro come originariamente stabilito e, pertanto, l’offerta di una prestazione che incida sulla durata è nulla, in quanto in contrasto con le suddette disposizioni.

Da ciò discende che il licenziamento, operato sull’errato presupposto di un rifiuto della nuova collocazione aziendale, è illegittimo. Il caso contrario finirebbe per ritenere legittima una modifica autoritativa del part-time che, per tutto quanto sopra esposto, non è consentita.

In conclusione, la Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento, con disposizione alla OVS S.p.A. (già Upim s.r.l.) di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro con l’adibizione nelle medesime mansioni espletate al momento del recesso e condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto di lavoro.

Va peraltro rilevato che la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa è stata significativamente ampliata per facilitare e sostenere l’utilizzo dell’istituto (art. 8, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81), secondo cui “non costituisce giustificato motivo di licenziamento” il rifiuto del lavoratore alla trasformazione e ritrasformazione del rapporto di lavoro (art. 8, co. 1); per l’atto che sancisce la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è comunque previsto l’obbligo della forma scritta, mentre non sono necessari obblighi formali per la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno (art. 8, co. 2).

(In tema, v. in questo sito, D. CASAMASSA, Lavoro a tempo parziale: trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e ritrasformazione).

Lavoro part-time e licenziamento
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