Il giudice deve limitarsi a verificare la reale sussistenza delle ragioni giustificanti il recesso.

Nota a Cass. 10 maggio 2018, n. 11328

Francesco Belmonte

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604, il sindacato del giudice può riguardare la reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro – in relazione al quale l’imprenditore ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto organizzativo – ma non il merito delle scelte gestionali dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (n. 11328/2018), in relazione ad una fattispecie riguardante un dipendente assunto come apprendista elettricista e licenziato per giustificato motivo oggettivo (con lettera del 27 ottobre 2009) in ragione della contrazione delle commesse che aveva imposto un mutamento dell’assetto organizzativo.

Di diverso avviso, invece, i giudici di merito che avevano ritenuto insussistenti le motivazioni fondanti il recesso, in quanto dalla chiusura del bilancio del 2009 era emerso un rilevante utile di esercizio e, a distanza di sei mesi dal licenziamento in questione, la società datrice aveva nuovamente assunto cinque lavoratori, i cui contratti erano cessati per scadenza del termine, per licenziamento economico o per dimissioni.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione si pone in linea con quel consolidato orientamento secondo cui il vaglio giudiziale sul motivo oggettivo di licenziamento non può riguardare il merito delle scelte organizzative dell’imprenditore (v., ex plurimis, Cass. 5 dicembre 2016, n. 24803, con nota di M. SANTUCCI, Limiti al sindacato giudiziale in tema di giustificato motivo oggettivo, in questo sito; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21649, LG, 2017, 273,  Cass. 8 novembre 2012, n. 25197, LG, 2014, 181).

Il giudice non può, cioè, sindacare la scelta dei criteri di gestione aziendale, ma deve riscontrare «quella “inerenza” della scelta imprenditoriale, e delle “ragioni” del conseguente licenziamento “all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, richiesta dalla L. n. 604 del 1966, art. 3.» [Così, F. IACOBONE, L’insindacabilità nel merito delle scelte economico-organizzative, in M.N. BETTINI (a cura di), La nozione di licenziamento per giustificato motivo fra tutela del lavoratore e ragioni d’impresa, E.S., 2017, 286].

Licenziamento economico e controllo giudiziale
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