Il principio di solidarietà nell’appalto esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei crediti vantati su ciascuna delle società convenute in giudizio.

 Nota a Cass. 15 gennaio 2019, n. 834

 Giuseppe Catanzaro

Tra committente ed appaltatore sussiste, nei confronti del lavoratore, un vincolo di responsabilità solidale – entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto – per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui questi ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative (art. 29, co. 2, D.LGS.  n. 276/2003).

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 834 del 15 gennaio 2019, si è espressa in tema di onere probatorio in relazione ai giudizi instaurati dal lavoratore contro committente e appaltatore.

Nel caso di specie, il lavoratore per ottenere il versamento delle retribuzioni non corrisposte agiva sia nei confronti del datore di lavoro (appaltatore) sia nei confronti delle due società committenti.

Nelle fasi di merito le pretese del dipendente venivano respinte in quanto i giudici non ritenevano raggiunta la prova in ordine alla ripartizione del lavoro prestato in favore delle committenti, con la conseguenza che non era possibile quantificare l’ammontare del debito retributivo gravante su una o l’altra società.

La Corte di Cassazione ha, invece, sottolineato che il regime della solidarietà sancito dall’art. 29 sopra citato – per le sue finalità di tutela della posizione del lavoratore nell’ambito dell’appalto – presuppone esclusivamente l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione a carico dei coobbligati solidali.

Viceversa, la ripartizione interna dei debiti attiene al rapporto intercorrente fra i responsabili solidali, sicché il lavoratore non è tenuto a fornire la prova dell’esatta quantificazione del debito relativamente ai soggetti a cui chiede il pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso del lavoratore che – in sede di merito – si era limitato ad imputare la propria attività alle due committenti, senza ulteriori precisazioni circa la ripartizione interna di tale attività.

Sulla questione, v. anche Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254, in questo sito, con nota di M. N. BETTINI, Contratto di subfornitura e responsabilità solidale.

Solidarietà nell’appalto e onere della prova
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