Il dipendente può dimostrare in giudizio che l’assenza dal lavoro è dovuta ad infortunio anche se l’accertamento INAIL lo abbia escluso.

Nota a Cass. (ord.) 16 aprile 2019, n. 10572

Sonia Gioia

Secondo la giurisprudenza consolidata, la qualificazione dell’infermità del dipendente come infortunio sul lavoro, anziché come malattia professionale, non preclude, in nessun caso, al giudice di conoscere e decidere la questione se le assenze del prestatore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità datoriale e, in quanto tali, non computabili nel periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c. (Cass. n. 18711/2006).

In particolare, l’accertamento INAIL che esclude che l’assenza dal lavoro sia dovuta ad infortunio non impedisce che sia giudizialmente accertato il contrario e cioè che l’infermità del prestatore sia imputabile a responsabilità del datore di lavoro (Cass. n. 26583/2017).

Lo afferma la Corte di Cassazione (ord. 16 aprile 2019, n. 10572) in relazione ad una fattispecie in cui il ccnl prevedeva che, in caso di infortunio sul lavoro, doveva farsi esclusivo riferimento alla certificazione INAIL, che individuava il giorno di scadenza dell’inabilità temporanea legata all’infortunio, sicché non era possibile produrre altre certificazioni che ponessero in connessione il protrarsi dell’assenza col pregresso infortunio ai fini dello scomputo dal periodo di comporto.

In definitiva, posto che il ccnl non può precludere alle parti l’esercizio dei propri diritti, non può negarsi che il lavoratore, in giudizio, possa dimostrare che l’assenza dal lavoro era comunque dovuta ad un precedente infortunio, e, pertanto, scomputabile dal periodo di comporto.

Infortunio sul lavoro: prova, certificazione INAIL e accertamento giudiziale
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