La rendita INAIL per infortunio derivante da fatto illecito di terzi è detraibile dal danno patrimoniale da lucro cessante.

 Nota a Cass. 27 maggio 2019, n. 14362

Maria Novella  Bettini e Alfonso Tagliamonte

“Le somme liquidate dall’INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile”.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (27 maggio 2019, n. 14362; v. anche Cass. n. 25733/2014) in un caso di infortunio in itinere e di prestazione indennitaria (e risarcitoria) fruibile dalla vittima del sinistro ed estensibile al pregiudizio patrimoniale da “lucro cessante” fruibile dai suoi familiari. Infatti, anche la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio “in itinere”, così come quella temporanea liquidata ai figli dello stesso, assolve ad una funzione di “anticipo” del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal loro familiare.

I giudici si uniformano all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (22 maggio 2018, n. 12566, annotata in questo sito da F. Durval, Infortunio in itinere, rendita per invalidità permanente, risarcimento del danno e compensazione), la quale ha posto i seguenti principi:

1) in “caso di infortunio sul lavoro determinato da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima”, ossia l’infortunato (e, nell’ipotesi di suo decesso, i suoi familiari) “può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall’INAIL e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità”. Si configura cioè un “duplice rapporto bilaterale” rappresentato, da una parte, dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell’assicurazione), e, dall’altra, dalla relazione tra fatto illecito del terzo e disciplina della responsabilità civile;

2) nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL rappresenta una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio subito dal lavoratore (inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, in base al D.LGS. 23 febbraio 2000, n. 38, anche danno alla salute) occorso al lavoratore;

3) la rendita, pertanto, pur potendo avere delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico, soddisfa, comunque, neutralizzandola in parte, “la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio “in itinere” subito dal lavoratore”;

4) in base, poi, agli artt. 1916 c.c. e 142 cod. assicurazioni, si configura “una successione nel credito risarcitorio dell’assicurato/danneggiato (o dei suoi eredi)”, nel senso che l’ente gestore dell’assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima (o i suoi eredi) diviene titolare della pretesa nei confronti dei terzi obbligati (responsabili dell’infortunio), allo scopo “di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future”;

5) al danneggiato è così impedita la possibilità di cumulare per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa e l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo (conseguendo così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito);

6) inoltre, la somma liquidata dall’INAIL al danneggiato a titolo di rendita per l’inabilità permanente va detratta dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato. Ciò, in quanto:

a) si vuole evitare che il danneggiato (in mancanza di tale detrazione) consegua un importo maggiore di quello a cui ha diritto;

b) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni esprime il “favor” che la Costituzione e la legge ordinaria “hanno inteso accordare al lavoratore con l’addossare in ogni caso all’istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile (Corte Cost., sentenza n. 134 del 1971)”;

c) per mantenere tale funzione (solo) di “anticipo” del futuro – eventuale – risarcimento, è necessario che l’intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l’erogazione della prestazione assicurativa non permetta “al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto”, consentendogli, “invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l’infortunio “in itinere”, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’INAIL”;

d) ne consegue (per il lavoratore), per un verso, l’impossibilità di proporre l’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso “(o riconosciuto in suo favore) e, per l’altro, il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile (dell’infortunio in itinere) il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa” (v. Cass., n. 27869/2017).

Infortunio in itinere: prestazione indennitaria e risarcimento del danno
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