La comunicazione degli addebiti di un procedimento disciplinare e del conseguente licenziamento, inviata con lettera raccomandata non consegnata al lavoratore a causa dell’assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverla presso il domicilio dichiarato al datore di lavoro, si presume conosciuta alla data in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Nota a Cass. 30 luglio 2019, n. 20519

Alfonso Tagliamonte

Ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa (v. art. 1335 c.c.). Tale presunzione opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel suddetto luogo, con la conseguenza che, laddove “l’invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale” (v. Cass. n. 23589/2018). La presunzione non opera, invece, quando il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell’impedimento del lavoratore medesimo a prendere conoscenza della contestazione inviata (v. Cass. n.3984/2015).

In particolare, l’indirizzo del destinatario va inteso quale luogo maggiormente idoneo per la ricezione e cioè “luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un’attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell’interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario” (v. Cass. 23 dicembre 2002, n. 18272 e Cass. 20 gennaio 2003, n. 773).

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione 30 luglio 2019, n. 20519 (in conformità ad App. Bari n. 698/2015) in una fattispecie in cui i giudici del merito avevano accertato che il lavoratore, che ne era onerato, non aveva provveduto a comunicare alla società il cambio di residenza secondo la procedura contrattualmente prevista. Inoltre, il giudice di appello aveva verificato che le certificazioni telematiche temporalmente contestuali all’invio della contestazione di addebito recavano quale “residenza e domicilio abituale” del lavoratore proprio l’indirizzo a cui la contestazione era stata inviata.

La Cassazione precisa infatti che sul destinatario della comunicazione grava l’onere di superare la presunzione di conoscenza “provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile”. Tale impossibilità non sussiste nel caso in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto (v. Cass. n. 450/1985 e Cass. n. 6559/1982).

Cambio di residenza non comunicato all’azienda e validità della lettera di licenziamento inviata al vecchio indirizzo
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