Maria Novella Bettini

L’istituto della cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie è stato introdotto a seguito dell’emanazione del D.LGS. 14 settembre 2015, n. 151, art. 24. La normativa in questione prevede che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire loro di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Il lavoratore bisognoso può avviare la procedura di sostegno da parte dei colleghi, motivando l’istanza con adeguata documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o convenzionata, che attesti la situazione di malattia del figlio. Non è però possibile cedere indiscriminatamente tutti i riposi e le ferie maturati, ma solo quelli che eccedono i periodi minimi (di riposo) riconosciuti a ciascun lavoratore dal D.LGS. n. 66/2003. Sono perciò incedibili: un riposo giornaliero consecutivo di almeno 11 ore ogni 24 ore; un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive; un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.

La cessione non richiede il previo consenso del datore del lavoro. Tuttavia, una volta che i riposi o le ferie aggiuntive siano entrati nella disponibilità del lavoratore bisognoso, l’accordo del datore di lavoro sembra necessario per stabilire la collocazione temporale della fruizione dei riposi e delle ferie cedute. Ciò, in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza, “il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l’atto di concessione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività di impresa” (Così, Corte Cost. 10 maggio 1963, n. 66, RGL, 1963, II, 148; Cass. 26 novembre 2014, n. 25159, FI, 2015, I, 92; Trib. Milano 21 gennaio 2008, LG, 2008, 739; Trib. Milano 13 dicembre 2001, ord., RCDL, 2002, 402).

Le modalità con le quali i lavoratori possono concretamente esercitare la cessione sono fissate, per espressa volontà del legislatore, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Tali ccnl possono estendere la platea dei beneficiari e le condizioni di fruizione. Le ferie solidali possono quindi essere fruite sia per far fronte alla grave malattia del lavoratore stesso sia per assistere un familiare non autosufficiente.

La possibilità di cedere ferie riguarda sia i lavoratori del settore privato che quelli del pubblico impiego. La misura è altresì valida per il settore dell’università ed enti di ricerca.

Per quanto concerne in particolare il pubblico impiego, nella nota 10 agosto 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato le regole minime per esercitare il “passaggio” ferie, precisando che si possono cedere, per ciascun anno, fino a 8 giorni di ferie o, nel caso di dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, fino a 6 giorni di ferie nei primi 3 anni di servizio. Inoltre, possono essere cedute le giornate di ferie maturate eccedenti le 4 settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire nonché le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla L. n. 937/1977 (nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate lavorative, le 4 settimane annuali di ferie, di cui il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni).

Con specifico riguardo all’università ed agli enti di ricerca, i dipendenti (diversamente da quelli della scuola, per i quali vale ancora il ccnl 2007, confermato e non modificato dal ccnl 2016-18) possono beneficiare delle ferie solidali in base agli artt. 46 (università) e 71 (enti di ricerca) del ccnl 2016-2018.

Secondo tali previsioni, i dipendenti potranno cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, ad altro collega con esigenza di assistere figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le 4 settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D.LGS. n. 66/2003;

b) le 4 giornate di riposo per le festività soppresse.

A tal fine, il lavoratore deve presentare all’Ente specifica richiesta, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Ricevuta la richiesta, l’Ente renderà tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Qualora il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni sarà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. Viceversa, se i giorni offerti sono inferiori a quelli richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Le c.d. ferie solidali (cessione di riposi e di ferie)
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