La responsabilità solidale del committente si estende anche ai crediti retributivi dei dipendenti dell’agenzia di somministrazione impiegati presso l’appaltatore.

Nota a Trib. Padova 18 dicembre 2020, R.G. n. 20/2020

Sonia Gioia

In materia di lavoro esternalizzato, la previsione della responsabilità solidale del committente, ai sensi dell’art. 29, co. 2, D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276, “è finalizzata ad evitare che meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e reale utilizzatore della prestazione rechino danno ai lavoratori coinvolti”, con la conseguenza che tale tutela deve estendersi “a tutti i livelli del lavoro indiretto”, comprese le prestazioni rese da lavoratori somministrati nell’ambito di un contratto d’appalto di opere o servizi.

L’affermazione è del Tribunale di Padova 18 dicembre 2020, che ha condannato la società committente (Poste Italiane s.p.a.), in solido con l’appaltatore, al pagamento dei crediti retributivi maturati da una dipendente di un’agenzia di somministrazione in relazione all’attività prestata, con mansioni di autista, presso l’impresa utilizzatrice aggiudicataria di un contratto d’appalto per la fornitura di servizi postali.

In merito, il giudice ha ribadito che l’art. 29, co.2, cit. prevede la responsabilità solidale del committente per “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi” dei dipendenti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, con azione da esercitare entro il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Tale sistema, sulla base di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della norma sopra richiamata, si applica non soltanto a tutela dei lavoratori occupati in esecuzione di un contratto d’appalto (art. 1655 c.c.) o di subappalto (art. 1656 c.c.), ma anche a tutte le forme di decentramento produttivo, indipendentemente dalla fattispecie negoziale utilizzata. Ciò, al fine di assicurare una tutela omogenea a tutti coloro che svolgono attività lavorativa indiretta ed evitare “il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzatore della prestazione” si risolvano in un danno ai lavoratori coinvolti (Corte Cost. n. 254/2017, in q. sito con nota di M. N. BETTINI).

Ai prestatori di lavoro c.d. indiretto, pertanto, è riconosciuta la facoltà di azionare i propri crediti non solo nei confronti del datore di lavoro e del committente diretto del contratto d’appalto o subappalto, ma anche nei riguardi di tutta la filiera di imprese, compreso il committente originario, che hanno preso parte alla “catena” contrattuale per l’esecuzione di opere e servizi.

Per quanto concerne, poi, la natura dei crediti rientranti nella garanzia di cui all’art. 29, co. 2 cit., la locuzione “trattamenti retributivi” va interpretata “in maniera rigorosa”, nel senso che riguarda tutti gli emolumenti che “il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”, stante il nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, “con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno” (v. Cass. n. 28517/2019, annotata in q. sito da M. N. BETTINI). Ne deriva che la  responsabilità solidale del committente si estende all’indennità sostitutiva per permessi/rol non goduti e all’indennità sostituiva delle ferie, “in quanto in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel tempo dedicato al riposo” (Cass. n.13573/2018; Cass. n. 11262/2010), nonché alle indennità di produttività e presenza, che integrano “compensi a carattere incentivante e non risarcitorio assistenziale”.

In attuazione di tali principi, il giudice ha ritenuto responsabile la società committente, in solido con l’appaltatore, per i crediti lavorativi maturati per il periodo di esecuzione dell’appalto, precisando che costituisce trattamento retributivo anche l’indennità sostitutiva di mensa, in quanto emolumento “predeterminato ed erogato continuativamente dal datore di lavoro in sostituzione del servizio mensa”, e, quindi, un “corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa”.

Crediti dei lavoratori somministrati all’appaltatore e responsabilità del committente
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