L’Amministrazione finanziaria ha affermato che, per poter assoggettare a tassazione separata gli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti in anni successivi a quello di riferimento, occorre avere riguardo alle ipotesi previste dall’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Nota a AdE Risposta 29 marzo 2021, n. 223

Antonio Guidone

Con la Risposta ad interpello n. 223 del 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni di applicabilità del regime di tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR, precisando che la sua applicazione è automatica se il ritardo nella corresponsione di un emolumento è dovuto a previsioni “giuridiche”; al contrario, qualora il ritardo derivi da situazioni di fatto, è necessario indagare caso per caso sulle circostanze concrete che lo hanno determinato e se sia fisiologico o meno.

Nel caso in esame, l’istante corrispondeva ai propri dipendenti diverse tipologie di remunerazione. Esse erano corrisposte in anni diversi da quello di produzione, sicché si poneva il problema di individuarne il regime fiscale: alcune erano assoggettate a tassazione separata (tra le quali arretrati, differenze stipendiali, ecc.), poiché erogate in virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti, come espressamente previsto dall’art. 17, co. 1 lett. b) del TUIR; altre scontavano il regime di tassazione ordinaria in quanto il ritardo nella corresponsione derivava dall’essere correlate al raggiungimento di determinati obiettivi, pur essendo previste dalla contrattazione integrativa. In dettaglio, l’ente istante faceva riferimento alle seguenti remunerazioni:

  1. compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, tra i quali quelli incentivanti la produttività, previsti dall’art. 18, co. 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88;
  2. progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’istituto;
  3. compensi professionali ai professionisti legali.

Ciò premesso, data anche la diversità dei compensi, l’istante chiedeva chiarimenti relativi al loro regime di tassazione.

Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che, sulla base del principio di cassa, così come stabilito dall’art. 51 del TUIR, le somme e i valori percepiti dal lavoratore dipendente sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella sua disponibilità. Tuttavia, l’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR, per attenuare gli effetti negativi conseguenti ad una rigida applicazione del principio di cassa, ha previsto il regime della tassazione separata quando:

  • gli emolumenti sono corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa;
  • il ritardo deriva da cause giuridiche sopravvenute (leggi, contratti, sentenze o atti amministrativi) o da altre cause (situazioni di fatto) non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non è fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

In tutti gli altri casi, ovverosia quando le somme sono state corrisposte nello stesso periodo d’imposta o quando la corresponsione in un periodo d’imposta successivo è “fisiologica” e coerente con la natura degli emolumenti, si applica il regime di tassazione ordinaria. A livello esemplificativo, rientrano in quest’ultima categoria le seguenti remunerazioni:

a. quelle correlate al raggiungimento di determinati obiettivi, richiedendosi una valutazione da effettuarsi alla fine dell’anno d’imposta;

b. quelle derivanti da procedure complesse di liquidazione dei compensi, il cui ritardo, così come precisato dall’Agenzia con Risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E, può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione non avvenga nell’annualità successiva, ma in quelle ancora successive;

c. quelle costantemente percepite in periodi d’imposta successivi.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il regime di tassazione separata potrà essere applicato automaticamente ai compensi incentivanti la produttività (ipotesi sub 1), dipendendo il ritardo della loro erogazione dalla contrattazione collettiva e, dunque, da una causa giuridica. Il regime di tassazione separata, invece, non potrà applicarsi alle ipotesi sub 2) e sub 3), laddove si accerti che il ritardo sia fisiologico rispetto ai tempi ordinariamente occorrenti per la loro erogazione.

La natura dei compensi erogati in anni successivi a quello di riferimento incide sul regime di tassazione
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