La riduzione del limite di età da 18 a 15 anni per il ricongiungimento familiare di figli di lavoratori di Stati terzi stabiliti in uno Stato dell’Unione rappresenta un’eccezione, ma può essere giustificata da ragioni di ordine pubblico, al fine di favorire la stabilizzazione del congiunto, purché le modalità di attuazione non eccedano lo scopo perseguito.

Nota a Corte di Giustizia UE, 2 settembre 2021, C-379/20

Pamela Coti      

Una misura nazionale volta a ridurre da 18 a 15 anni il limite di età affinché il figlio di un lavoratore turco, residente legalmente nel territorio dello Stato Ue ospitante, possa presentare una domanda di ricongiungimento familiare costituisce una “nuova restrizione” all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori in tale Stato membro ai sensi dell’art. 13 della decisione n. 1/80 del 1980.

È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 2 settembre 2021, C- 379/20, in relazione alla richiesta di ottenimento di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare da parte del figlio sedicenne di un lavoratore turco, stabilito in Danimarca.

L’Ufficio per l’immigrazione aveva respinto tale domanda in quanto il figlio richiedente aveva più di 15 anni alla data di presentazione della stessa e non aveva dimostrato l’esistenza di ragioni specifiche che giustificassero il rilascio del permesso di soggiorno.

Al riguardo la Corte ha precisato che:

  • la clausola di standstill prevista dall’art. 13 della decisione n.1/80 vieta l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto l’assoggettamento all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione nello stato membro interessato;
  • nel caso di specie, l’art. 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, che ha ridotto da 18 a 15 anni il limite di età affinché i figli minori possano chiedere il ricongiungimento familiare, è stato introdotto in Danimarca dopo la data di entrata in vigore della decisione n. 1/80, inasprendo, in materia di ricongiungimento familiare, le condizioni che disciplinavano la prima ammissione nel territorio danese dei figli di cittadini turchi residenti legalmente in tale Stato;
  • in tali circostanze, si deve constatare che una misura nazionale come quella di cui trattasi costituisce una “nuova restrizione”, ai sensi dell’art. 13 della decisione n. 1/80. “Una restrizione del genere è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’art. 14 della decisione n. 1/80 o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (sentenza 10 luglio 2019, C-89/18, punto 31)”;
  • il limite di età di 15 anni, previsto all’art. 9, par. 1, punto 2, decisione n. 1/80, non costituisce una condizione assoluta, in quanto un permesso di soggiorno può essere rilasciato a un minore che non abbia compiuto 18, a condizione che ragioni assai specifiche, attinenti in particolare all’unità familiare e all’interesse superiore del minore, depongano in tal senso.
Ricongiungimento familiare di figli di lavoratori di Stati terzi stabiliti regolarmente in uno Stato della UE
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