Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

Nota a Cass. 28 giugno 2022, n. 20801

Maria Novella Bettini

Nell’area dirigenza medica e veterinaria, il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità), “mentre il superamento dell’orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario”. Inoltre, le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate (v. già art. 80, ccnl 5 dicembre 1996).

Così, si esprime la Corte di Cassazione (28 giugno 2022, n. 20801, in linea con App. Genova 3 agosto 2015; in senso conforme, v., fra tante, Cass. n. 16855/2020 e Cass. n. 12201/2020)

Tale principio, sancito da Cass. S.U. 17 aprile 2009, n. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura, è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi che si sono succeduti, a partire dal ccnl 5 dicembre 1996, nei successivi quadrienni, ccnl 8.6.2000 e ccnl 3.11.2005 ( v. Cass. n. 16855/2020 cit. e Cass. n. 28787/2017)

Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità ma, in tal caso, sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass.nr. 16711/2020; Cass. nr. 7348/2017).

Ed infatti, ai sensi del vigente ccnl dell’area sanità – triennio 2016-2018, art. 30 (lavoro straordinario): “… le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione…”.

Lavoro straordinario del medico (Cass. n. 20801/2022)
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