Una normativa nazionale che limiti l’accesso al concorso per commissari di Polizia ai candidati di età inferiore ai 30 anni costituisce una discriminazione fondata sull’età, salvo che le funzioni da svolgere richiedano capacità fisiche particolari.

Nota a CGUE 17 novembre 2022, C-304/21

Sonia Gioia

In materia di discriminazioni, la Direttiva 2000/78/CE (recante disposizioni “Per la parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione, sia privata sia pubblica”, attuata nel nostro ordinamento con D.LGS. 9 luglio 2003, n. 216) e l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea “ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di Polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di Polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 17 novembre 2022, C-304/21, investita della questione dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’Interno e un candidato al concorso, organizzato per il conferimento di posti di commissario della Polizia di Stato, che lamentava il carattere discriminatorio della normativa nazionale che fissa, per i civili, a 30 anni il limite di età per la partecipazione (art. 3, co. 1, D.LGS. 5 ottobre 2000, n. 334, “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato” e art. 3, co. 1, D.M. 13 luglio 2018, n. 103 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”).

In particolare, il Consiglio di Stato, nel sottoporre alla CGUE la questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria, ha osservato che la fissazione di un tale limite anagrafico costituisce “una discriminazione irragionevole” in quanto risulta “in modo evidente” che le funzioni del commissario di Polizia sono essenzialmente direttive e di carattere amministrativo e che le disposizioni nazionali non prevedono come “essenziali” mansioni operative che richiedano il possesso di particolari capacità fisiche, mentre, secondo il governo italiano, la semplice possibilità che un tale funzionario possa trovarsi in situazioni di rischio è “sufficiente per giustificare l’imposizione di un requisito di prestanza fisica, connesso all’età” (ex art. 2, co. 2, D. LGS. n. 334 cit.).

Al riguardo, per quanto concerne le condizioni di impiego e lavoro, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sull’età, sia nel settore pubblico che privato, ai sensi degli artt. 2, Dir. cit. e 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CGUE 3 giugno 2021, C-914/19, in questo sito con nota di S. GIOIA, “Concorso per notaio: discriminatorio il limite dei 50 anni di età per la partecipazione”; CGUE 15 novembre 2016, C- 258/15).

Tuttavia, “in casi strettamente limitati” una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata all’età, per la natura delle mansioni o per il contesto in cui esse vengono prestate, “costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, a condizione che “la finalità sia legittima e il requisito proporzionato” (XXIII considerando e artt. 4, par. 1 e 6 Dir. cit.).

Con particolare riguardo al reclutamento nelle forze di Polizia, il fatto di essere in possesso di particolari capacità fisiche, che è una caratteristica collegata all’età, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento, da parte degli agenti di Polizia, delle proprie mansioni – consistenti nella protezione dei cittadini e dei beni, nell’arresto e nella custodia degli autori di atti criminosi nonché nel pattugliamento a scopo preventivo – dal momento che “le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di Polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico” (CGUE 15 novembre 2016, C-258/15; CGUE 13 novembre 2014, C-416/13).

Diversamente,” l’imposizione, da parte della disciplina nazionale,  di un limite anagrafico per l’accesso alle forze di Polizia costituisce una violazione del principio di parità di trattamento laddove venga accertato che le funzioni concretamente prestate non richiedano capacità fisiche particolari, o qualora tali capacità fisiche siano richieste, se risulta che la normativa interna, pur perseguendo un obiettivo legittimo, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che “è il solo competente a interpretare la normativa nazionale applicabile”.

Nel caso di specie, per la Corte, la disciplina italiana introduce una disparità di trattamento fondata sul criterio anagrafico, poiché prevede che i soli candidati di età inferiore ai 30 anni alla data del bando di concorso possano partecipare alla selezione pubblica per l’accesso alla carriera di commissario di Polizia di Stato.

In particolare, la fissazione di un tale limite anagrafico, sebbene finalizzato al perseguimento di una finalità legittima, vale a dire assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di Polizia, costituisce un requisito sproporzionato ai sensi dell’art. 4, par. 1, Dir. cit., in quanto, dalla domanda pregiudiziale, “sembra inferirsi” che i commissari svolgano funzioni “essenzialmente direttive e di carattere amministrativo” che non presuppongono il possesso di capacità fisiche particolari, paragonabili a quelle richieste agli agenti di un corpo nazionale di Polizia.

Sempre nel senso del carattere sproporzionato del limite depongono, secondo la Corte, le previsioni ulteriori della stessa disciplina nazionale.

In primo luogo, l’esistenza di una prova di efficienza fisica, il cui mancato superamento comporta l’esclusione dal concorso, consente di individuare i candidati più idonei allo svolgimento delle mansioni di commissario, con una modalità “meno restrittiva” rispetto alla fissazione di un’età massima (art. 3, co. 3, D. LGS. n. 334 cit.).

In secondo luogo, la circostanza che l’art. 3, co. 4, D. LGS. n. 334 cit. preveda una riserva di posti in favore degli agenti già in servizio che non abbiano più di 40 anni consente di affermare che il raggiungimento del 30° anno di età alla data di iscrizione al concorso “non sia incompatibile con l’esercizio delle funzioni di commissario di Polizia” e, di conseguenza, che il limite di età non sia proporzionato.

In ultimo, la fissazione dell’età pensionabile dei commissari a 61 anni assicura comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incomincia la propria carriera dopo i 30 anni, considerato che le mansioni di tali funzionari non comportano essenzialmente compiti impegnativi sul piano fisico che i commissari assunti a un’età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo, ex art. 6, par. 1, lett. c, Dir. cit. (CGUE 12 gennaio 2010, C-229/08; CGUE 15 novembre 2016, cit.).

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha stabilito che la fissazione di un limite di età a 30 anni per la partecipazione al concorso per commissari di Polizia costituisce un requisito sproporzionato nella misura in cui le mansioni effettivamente svolte da tali funzionari non richiedano competenze fisiche particolari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Concorso per commissario di Polizia: discriminatorio il limite dei 30 anni di età per la partecipazione
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