La prescrizione delle differenze retributive decorre dal momento di presentazione della domanda di ricostruzione della carriera.

Nota a App. Roma, 26 settembre 2023, n. 3320

Pamela Coti

Il termine di prescrizione delle differenze retributive maturate dall’insegnante non deve essere computato a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ma dal momento di presentazione della domanda di ricostruzione della carriera.

È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma 26 settembre 2023, n. 3320 con riguardo al calcolo errato del servizio preruolo complessivo effettivamente maturato da una docente precaria rispetto ai colleghi di ruolo.

Al riguardo il Collegio ha precisato che:

  • nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato, soggiace al termine quinquennale di prescrizione;
  • tale termine decorre per i crediti che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento;
  • è pacifica la rilevabilità di ufficio dell’interruzione della eccepita prescrizione, purché sulla base delle allegazioni o di prove ritualmente acquisite o acquisibili a processo o sempreché i fatti risultino documentati “ex actis”;
  • “l’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d’ ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori d’ ufficio di cui all’art. 421, co. 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (Cass. n. 14755/2018).

La Corte d’Appello ha, pertanto, accolto la doglianza dell’appellante, insegnante precaria, relativa alla decorrenza del termine di prescrizione delle differenze retributive maturate in ragione della disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. la rivendicazione del medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione, che decorre dall’insorgenza dei crediti e che, come detto, va computato dal momento di presentazione della domanda di ricostruzione della carriera.

Sentenza

La domanda di ricostruzione della carriera di un docente precario interrompe il decorso della prescrizione per i crediti retributivi
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