Le conseguenze in caso di Illegittimità del trasferimento.

Simona Santoro

In relazione al trasferimento del lavoratore, la giurisprudenza ha individuato una serie di limiti che specificano i criteri previsti dall’art. 2103 c.c. (v. F. IACOBONE, I requisiti di legittimità del  trasferimento del lavoratore, in questo blog) :

  • i motivi del trasferimento devono sussistere al momento in cui il medesimo viene deciso e non successivamente all’adozione del provvedimento (v. Cass. 4 marzo 1989, n. 1203; Trib. Bolzano 5 marzo 2014, in GLav., 2014, n. 25, 42);
  • le ragioni del trasferimento devono essere di carattere oggettivo e non possono essere determinate da valutazioni soggettive come, ad es., quelle che possono giustificare l’applicazione di sanzioni disciplinari (v. Cass. 10 marzo 2006, n. 5320);
  • deve sussistere un rapporto di causalità tra le ragioni organizzative e il lavoratore che viene trasferito (v. Pret. Milano 21 ottobre 1982);
  • al trasferimento si applicano i principi generali di buona fede, correttezza e di non discriminazione, nonché il canone della ragionevolezza ( v. App. Milano 3 ottobre 2006, OGL, 2007,  309).
  • il trasferimento è legittimo solo se vengono tutelate le competenze acquisite dal lavoratore (Cass. 14 giugno 2013, n. 15010).

Il controllo del giudice sulla legittimità del trasferimento è limitato all’accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (previste dall’art. 2103 c.c.), mentre è insindacabile la scelta del datore di lavoro tra le diverse soluzioni organizzative utilizzabili.

In caso di ritenuta illegittimità del trasferimento (per assenza delle ragioni di cui sopra), il lavoratore può:

  • accettare, comunque, il trasferimento (dando esecuzione al relativo provvedimento) e, successivamente, impugnarlo davanti al giudice;
  • rifiutare il trasferimento (agendo in via di autotutela: cfr. Cass. 10 novembre 2008, n. 26920, GLav., 2008, n. 49, 53). In tal caso, “Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103.c.c., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l’ottemperanza degli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio (v. Cass. 25 maggio 2008, n. 12736, NGL, 2008, 608).

Qualora il trasferimento del lavoratore sia stato dichiarato illegittimo (per mancanza delle ragioni ex art. 2103 c.c.), il lavoratore ha diritto (v. Cass. 19 giugno 2008, n. 16689):

  • al risarcimento del danno;
  • ad essere riammesso presso la sua precedente sede di lavoro.

Il lavoratore (a fronte di un trasferimento assunto in carenza dei requisiti obiettivi richiesti dall’art. 2103 c.c. e delle altre condizioni eventualmente poste dalla contrattazione collettiva) può, sul presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile, invocare la tutela d’urgenza ex art. 700 c. p. c., chiedendo al giudice la sospensione del trasferimento e la reintegra nel luogo di lavoro e riservando al merito della causa la pronuncia sulla illegittimità del trasferimento e sul risarcimento degli eventuali danni.

Limiti giurisprudenziali al trasferimento del lavoratore e tutele in caso di trasferimento illegittimo.
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