Il licenziamento per giusta causa del dipendente di un Istituto di credito addetto a “mansioni di gestore family” che si appropri di una somma di denaro.

Nota a Cass. 21 febbraio 2017, n. 4453

Paolo Pizzuti

La condotta dolosa di appropriazione di una somma di denaro che si connota di speciale concreta gravità, oggettivamente e soggettivamente tale da ledere il rapporto fiduciario essenziale nel rapporto di lavoro, legittima il licenziamento e può prescindere dall’assenza, in capo al dipendente, di unapregressa storia disciplinare.

L’affermazione di App. Roma (n. 8298/2014 ) è stata confermata dalla Cassazione 21 febbraio 2017, n. 4453, in relazione alla vicenda di un dipendente bancario, inquadrato nella terza area professionale (ccnl credito) con mansioni di gestore family, la cui condotta (sanzionata dall’istituto) era consistita nel duplice, indebito trasferimento di una somma di denaro dal conto di un cliente della Banca (che mai aveva disposto simile operazione) a quello di altra cliente e, poi, da quest’ultimo al proprio, dopo che la seconda cliente aveva rappresentato l’erroneità dell’accredito in favore di lei.

Tale condotta dolosa, secondo i giudici, concreta una gravità di comportamento tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, soprattutto laddove si rapporti il rilievo addebitato alla “qualifica relativamente elevata rivestita dal dipendente, al grado di affidamento sotteso alle conseguenti mansioni nonché al tempo protratto di loro esercizio e per la pregnanza dell’elemento volitivo, rivelata dall’intenzionale approfittamento di pregressa condotta negligente e dal successivo intento di banalizzazione e sottovalutazione del complessivo operato”.

I giudici di legittimità hanno pertanto ribadito il principio consolidato in base al quale: la giusta causa di licenziamento riveste il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario. Il giudice deve perciò valutare, “da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (v. Cass. 18 settembre 2012, n. 15654).

Licenziamento disciplinare in tronco e sottrazione di una somma di denaro.
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