È legittimo il provvedimento disciplinare inflitto al lavoratore part-time che “arbitrariamente” converte il diritto alla sola pausa caffè in diritto al pranzo.
Nota a Cass. 23 febbraio 2017, n. 4661
Kevin Puntillo
“L’aver ripetutamente usufruito del servizio mensa durante l’orario di lavoro, pur non prevedendo il contratto di lavoro a tempo parziale pause di lavoro e il godimento del servizio”, integra un comportamento scorretto che contravviene ad un preciso divieto contrattuale.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte di Appello di Firenze, confermato dalla Cassazione con sentenza 23 febbraio 2017, n. 4661, a seguito di un provvedimento disciplinare irrogato ad un dipendente dell’Enel S.p.A.
Il lavoratore con contratto part-time aveva diritto ad una semplice pausa caffè (contrattualmente prevista) ed invece lo stesso, non solo consumava regolarmente il pranzo durante l’orario di lavoro, ma illegittimamente ne fruiva attraverso il servizio mensa. Il datore di lavoro si era dunque accollato un ulteriore costo (quello relativo alla mensa) previsto esclusivamente per i dipendenti full-time.
Pertanto, la sanzione disciplinare è stata ritenuta legittima e proporzionata alla gravità del fatto, a nulla rilevando le doglianze del dipendente, basate “esclusivamente sulla supposta impossibilità di consumare un pasto in 15 minuti”.