L’indizione di uno sciopero senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione.

 Nota a Cons. Stato 24 aprile 2018, n. 2471

 Francesca Albiniano

L’inosservanza del preavviso nell’esercizio del diritto di sciopero legittima l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale ai lavoratori viene imposto di prestare l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge (L. 12 giugno 1990, n 146).

È quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza depositata il 24 aprile 2018, il quale  ha osservato che quando fra tra proclamazione dello sciopero e l’inizio del conflitto non sussiste alcuna soluzione di continuità, l’autorità prefettizia è legittimata, in via di urgenza e a tutela dell’interesse dell’utenza alla fruizione del servizio pubblico essenziale, ad emanare un provvedimento di precettazione al lavoro che blocchi l’astensione dall’attività lavorativa.

Come noto, l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali va attuato, oltre che garantendo l’erogazione delle prestazioni indispensabili, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni. Ciò, al triplice scopo di : a) contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati; b) favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto; c) consentire all’utenza di usufruire di servizi alternativi . Nel termine di preavviso, poi, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto “la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro” (art. 2, co.1, L. n. 146/1990; la Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1996, n. 171, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma cit., nella parte in cui non contempla, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati, l’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza).

Le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nelle ipotesi “di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” (art. 1, co. 7, L. cit.).

I contratti collettivi, i regolamenti di servizio ed codici di autoregolamentazione possono prevedere termini superiori (art.1, co. 5, L. cit.).

La legge dispone poi le regole da rispettare e le procedure  di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero (artt. 1, e 2, co. 2).

Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, la cui idoneità è valutata dalla Commissione di Garanzia (art. 13), “le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” (art. 2, co. 2).

La Commissione di Garanzia “valuta” il comportamento delle parti nel corso del conflitto, verificando eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi posti dalla legge, nonché dei ccnl sulle prestazioni indispensabili, “delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, … considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari” (art. 13, co.1 lett. i), L. cit.).

Il mancato rispetto del periodo minimo di preavviso prima di dare impulso allo sciopero ha dunque  effetto sul piano della responsabilità disciplinare. Le relative sanzioni, applicabili ex art. 4, L. cit., ai lavoratori che scioperano, violando le norme sul preavviso e sulle prestazioni indispensabili, devono essere “proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria”.

Nell’ipotesi di sciopero proclamato senza l’osservanza dei termini di preavviso ovvero senza l’esperimento delle c.d. procedure di raffreddamento, è poi possibile “precettare” i lavoratori, in ragione del danno provocato agli utenti delle prestazioni indispensabili.

In particolare, l’art. 8, L. n. 146/1990, recita:

“ 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, conseguente all’esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1.

2. L’ordinanza può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l’autorità competente ne tiene conto. L’ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell’inizio dell’astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L’ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell’autorità che l’ha emanata, ai soggetti che promuovono l’azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. Dell’ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere”.

Sciopero senza preavviso e precettazione
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