In assenza di una previsione derogatoria dei ccnl, l’elargizione erogata (a livello individuale in maniera forfettizzata e continuativa) al funzionario di banca trasferito con familiari conviventi ha carattere retributivo e rientra nel calcolo del TFR.

Nota a Cass. ord. 31 agosto 2018, n. 21520

Maria Novella Bettini

Il principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del TFR di cui all’art. 2120 c.c. può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente all’entrata in vigore della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga.

In mancanza di una diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese e l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l’invochi (v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15889).

Il principio è puntualmente riaffermato dalla Corte di Cassazione, ord. 31 agosto 2018, n. 21520, in relazione al ricorso di un dipendente di banca che aveva convenuto in giudizio l’istituto al fine di ottenerne la condanna al pagamento di talune voci retributive incidenti sul TFR: retribuzione per ore di straordinario, bonus individuali, somme versate al fondo pensione integrativo per la quota del lavoratore, premio di anzianità, indennità per ferie non godute ed elargizione per l’abitazione.

Il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente al premio di anzianità, all’indennità per ferie non godute e festività soppresse, al lavoro straordinario ed all’elargizione per l’abitazione,  condannando la Banca al pagamento in favore del ricorrente di una somma a titolo di incidenza sul TFR dell’elargizione per abitazione.

Successivamente, la Corte di appello di Milano, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione della Banca relativa all’incidenza sul TFR dell’erogazione abitativa, ritenendo che tale elargizione erogata (in maniera forfettizzata a livello individuale) al funzionario trasferito con familiari conviventi, “pur in assenza di un diretto riconoscimento nella normativa contrattuale di settore, ne evidenziava il carattere continuativo e periodico, rilevandone l’avvenuta corresponsione per diversi anni consecutivi, ed escludeva che la stessa fosse stata corrisposta a titolo, anche parziale, di rimborso spese, sottolineando che il funzionario trasferito poteva ricevere tale erogazione forfetaria senza dover dimostrare di aver sostenuto spese specifiche”. Peraltro, la somma in parola non era assimilabile ad “un risparmio sul canone di locazione, prescindendo la stessa dalla concreta sistemazione abitativa del dipendente trasferito” ed era computabile.

Secondo la Cassazione, per valutare se l’erogazione al funzionario trasferito di una somma di denaro in occasione del trasferimento rientri o meno nel TFR, mancando precise ed inequivoche clausole contrattuali, si deve considerare:

1) “l’elemento letterale che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte” (v. Cass. n. 6675/2018; e 7927/2017).

2) inoltre, per quanto attiene specificamente l’ individuazione della natura di retribuzione oppure di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa, si deve avere riguardo ad una serie di indici sintomatici, “che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati”. Solo laddove tali indici non sussistano ed in mancanza di un’espressa previsione derogatoria da parte del ccnl, è possibile attribuire all’erogazione la caratteristica di esborso sostenuto nell’interesse dell’imprenditore e non attinente all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto, con conseguente natura non retributiva dell’emolumento, in quanto collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione dalla base di computo del TFR;

3) in particolare, secondo la Cassazione, per identificare i caratteri propri della retribuzione, rilevano: “a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l’assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la sottesa garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo contributivo effettuato (la cui mancanza non può, tuttavia, deporre necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva)” (v. anche Cass. n. 8086/2016 e n. 3278/2004).

Sull’istituto del TFR, v. M. N. BETTINI, Disciplina del trattamento di fine rapporto, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le Leggi Speciali, serie Le Fonti del diritto italiano, vol. I, 2017, Giuffrè, 1279; A. PANDOLFO – S. LUCANTONI, Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, in M. MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, Trattato di diritto del lavoro, diretto da M. PERSIANI – F. CARINCI, vol. IV, t. II, Cedam, 2012, 1519; A. TAGLIAMONTE, Disciplina del trattamento di fine rapporto, Aracne, 2011.

Voci retributive incidenti su trattamento di fine rapporto (TFR)
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