Per il licenziamento collettivo dei dirigenti occorre effettuare la procedura sindacale con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria.

Nota a Cass. 25 gennaio 2019, n. 2227

Sonia Gioia

Nel licenziamento motivato da cessazione dell’attività che coinvolga anche un dirigente, l’impresa deve effettuare la prescritta comunicazione e procedere all’esame congiunto con il sindacato rappresentativo cui il dirigente aderisca. Il principio è statuito dalla Corte di Cassazione (25 gennaio 2019, n. 2227), conformemente alle indicazioni contenute nelle Direttive comunitarie e in ottemperanza alla sentenza CGUE 13 febbraio 2014, C- 596/12.

Pertanto, l’art. 16, L. 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 bis) ha armonizzato la normativa interna con l’inserimento nel 1° co. dell’art. 24, L. n. 223/1991 del co. quinquies, che stabilisce: “Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4,5,6,7,8,9,11,12,14,15 e 15 bis, e all’articolo 5, commi 1, 2, 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro”. Non vi è dubbio, perciò, qualora l’obbligo di consultazione sindacale delle associazioni maggiormente rappresentative dei dirigenti sia violato, che il licenziamento è illegittimo. Inoltre, a seguito della sentenza 13 febbraio 2014, C- 596/12 della Corte di Giustizia UE, il legislatore italiano ha provveduto ad integrare la disciplina dei licenziamenti collettivi prevedendone l’applicazione anche al caso in cui vi siano coinvolti uno o più dirigenti, stabilendo, in caso di violazione, l’obbligo per il datore di pagare un’indennità economica al dirigente.

Licenziamento collettivo dei dirigenti e procedura con il sindacato di appartenenza
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