Ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, la comparazione deve essere effettuata in relazione all’intero ambito aziendale, essendo necessario verificare, accanto alle esigenze imprenditoriali, il possesso di professionalità equivalenti da parte degli addetti ad altre sedi.

Nota a Cass. 28 gennaio 2019, n. 2291

Sonia Gioia

Il doppio richiamo operato dall’art. 5, 1° co., L. n. 223/1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale comporta che la riduzione del personale debba, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale.

Pertanto, i profili professionali dei lavoratori in eccedenza da prendere in considerazione sono “quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, all’esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare (con l’osservanza dei criteri legali di selezione del personale in concorso tra loro)”.

È fatta, salva la possibilità di accordare prevalenza alle esigenze tecniche e produttive purché tale indicazione trovi giustificazione in” fattori obiettivi e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie” (Cass. n. 22824/2009).

La dimostrazione della ricorrenza di specifiche professionalità o di situazioni oggettive, che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro (Cass. n. 22825/2009).

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (28 gennaio 2019, n. 2291), la quale, pur a fronte di una variazione negativa di fatturato dell’azienda, ha ritenuto illegittima, con applicazione della reintegrazione di cui all’art. 18, co. 4, Stat. Lav. (v. Cass. n. 20502/2018 e n. 18847/2016), la riduzione di personale attuata “senza considerare i profili di identità o di elevato grado di fungibilità dei profili professionali dei lavoratori licenziati” in rapporto a quelli delle altre sedi.

Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: