La revoca unilaterale dell’auto aziendale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza diritto per il lavoratore ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo, è legittima.

Nota a Cass. (ord.) 2 maggio 2019, n. 11538

Alfonso Tagliamonte

L’uso dell’autovettura aziendale, laddove rispondente all’interesse della datrice di lavoro e oneroso per il dipendente, non è tale da integrare un compenso in natura che può trovare la sua causa nel sinallagma contrattuale.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 2 maggio 2019, n. 11538), la quale conferma la decisione della Corte di merito (App. Catanzaro n. 1144/2014), secondo cui l’assegnazione dell’auto era avvenuta secondo le modalità stabilite dal Regolamento aziendale, e, alla stregua dell’art. 1 del predetto Regolamento, “era da intendersi disposta ad esclusivo interesse dell’azienda, così da poter essere revocata dalla datrice di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso, senza diritto per il dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo e con addebito in busta paga, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, del costo relativo all’uso personale dell’autoveicolo”.

Sulla illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente che si avvalga sistematicamente delle auto aziendali per tornare a casa in pausa pranzo e a fine giornata, v. Cass. 19 gennaio 2018, n. 1377, in questo sito, con nota di A. LARDARO, Licenziamento e utilizzo dell’auto aziendale.

Revocabilità unilaterale dell’auto aziendale
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