Risarcibile anche il riscatto di laurea per il danno patrimoniale determinato dalla dequalificazione professionale del lavoratore.

 Nota a Cass. ord. 23 luglio 2019, n. 19923

 Francesco Belmonte

In caso di demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno (che ha natura patrimoniale con onere della prova a carico del lavoratore) e determinarne l’entità, anche in via equitativa (con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva) in base ad una serie di elementi fattuali, fra i quali:

– qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa;

– tipo di professionalità lesa;

– durata della dequalificazione professionale;

– esito finale del demansionamento.

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (23 luglio 2019, n. 19923; in conformità a App. Firenze n. 557/2015; v., analogamente, Cass. n. 19778/ 2014 e Cass. n. 4652/2009) in relazione al caso di un prestatore che, per porre fine alla situazione di degrado professionale alla quale il datore di lavoro lo aveva sottoposto, aveva optato per il pensionamento anticipato; sicché, il giudice di prime cure gli aveva riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, una somma pari all’importo da lui versato per il riscatto degli anni universitari oltre a una somma a titolo di danno non patrimoniale che la Corte d’appello di Firenze (in parziale riforma), incrementava in via equitativa (portandola da 10 mila a 60 mila euro).

Circa la derivazione causale tra situazione di degrado professionale ed emarginazione nella quale versava il lavoratore ricorrente e la scelta del pensionamento anticipato, la Cassazione: a) ha ritenuto provata una diretta relazione tra situazione di emarginazione professionale e scelta del dipendente di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico; b) ha considerato coerente e logica con l’accertamento operato dal giudice territoriale la liquidazione del danno patrimoniale in misura corrispondente ai costi sostenuti per l’accesso al pensionamento anticipato di anzianità; c) ed ha precisato che la somma attribuita a titolo di danno non patrimoniale era tale da “coprire” sia il danno all’immagine, sia “la lesione della dignità personale e la frustrazione per la lenta e progressiva emarginazione” (tale ultimo pregiudizio apparendo concettualmente distinto dal primo anche se a quello accomunato in quanto connesso con la lesione di diritti del lavoratore costituzionalmente tutelati).

Demansionamento e danno risarcibile
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