Qualora il geometra destinatario di una procedura disciplinare, non partecipi al contraddittorio, l’irrogazione della sanzione va annullata.

Nota a Cass. 5 marzo 2021, n. 6175

Pamela Coti

“Nel giudizio disciplinare nei confronti dei geometri l’incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l’assistenza del difensore, all’adunanza davanti al Collegio provinciale competente a irrogare la sanzione, e quindi ha il diritto di essere informato della data della stessa. Nell’ipotesi in cui l’incolpato non sia stato informato della data dell’adunanza, la decisione adottata dal Collegio provinciale è viziata per violazione del diritto di difesa, sancito dall’art 24 Cost., e deve essere annullata dal Consiglio nazionale.”

Lo stabilisce la Corte di Cassazione 5 marzo 2021, n. 6175 in relazione al caso di un procedimento disciplinare, con omessa comunicazione della sua formale apertura, a carico di un geometra che per 5 anni non aveva versato i contributi alla Cassa di previdenza geometri, precisando che l’incolpato deve esser posto nella condizione di partecipare al procedimento disciplinare a suo carico e deve esser informato della data dell’adunanza, in mancanza la decisione adottata dal Collegio è viziata per lesione del diritto di difesa sancito nell’art. 24 Cost.

All’accoglimento del ricorso è seguita la cassazione del provvedimento impugnato e la nullità della delibera del Collegio dei geometri di Udine.

Cancellazione dall’Albo dei geometri: nulla se manca il contraddittorio
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