La successione vietata comprende anche la proroga automatica dell’unico contratto a termine.

Nota a Corte di Giustizia UE 3 giugno 2021, C-726/19

Fabrizio Girolami

La clausola 5, paragrafo 1, dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 va interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale (nel caso di specie, quella spagnola) che consente, in attesa dell’espletamento delle procedure selettive di assunzione avviate al fine di coprire definitivamente posti vacanti di lavoratori nel settore pubblico, il rinnovo di contratti a tempo determinato senza indicare un termine preciso per l’espletamento di tali procedure.

Tale assetto normativo – fatte salve le verifiche di competenza del giudice nazionale – è contrario all’ordinamento UE in quanto non prevede alcuna misura diretta a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a termine.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, VII Sez. con sentenza 3 giugno 2021, nella causa C-726/19, pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Nel caso di specie, l’Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA) aveva stipulato, nel 2003, con una lavoratrice un contratto a termine («interinidad por vacante») per la copertura di un posto vacante privo di titolare, nell’ambito di un’offerta pubblica di occupazione («Oferta pública de empleo»). Nel 2005 era stato indetto il concorso per coprire il posto vacante occupato dalla lavoratrice. Peraltro, non essendo stato il posto assegnato ad alcun vincitore, nel 2008 il contratto di «interinidad» veniva prorogato. A seguito dell’avvio, nel 2009, del nuovo concorso, conclusosi solamente nel 2016 con l’assegnazione del posto al vincitore, la lavoratrice – il cui rapporto a termine, per effetto della proroga automatica intervenuta, aveva assunto una durata di ben 13 anni (dal 2003 al 2016) – si vedeva comunicata la risoluzione del contratto per effetto della definitiva assegnazione del posto vacante a un lavoratore a tempo indeterminato.

La lavoratrice aveva agito giudizialmente per ottenere la qualificazione del rapporto a tempo indeterminato.

A seguito della sospensione del giudizio di merito, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza in commento, ha rilevato quanto segue:

  • la clausola 5, paragrafo 1, dell’Accordo quadro dispone che “per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri (…) dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi (…), una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”;
  • nel caso di specie, si è in presenza di un contratto di «interinidad» stipulato dalla lavoratrice nel 2003 e poi prorogato nel 2008, dato che il posto dalla stessa occupato non era stato scelto da alcun vincitore del concorso organizzato nel 2005 per la copertura di tale posto. Risulta quindi, secondo la Corte, che “non si tratta, stricto sensu, di una successione di due o più contratti di lavoro, che presuppongono l’esistenza e la conclusione formale di due o più contratti distinti, uno dei quali subentra all’altro, bensì di una proroga automatica di un contratto a tempo determinato iniziale”;
  • la richiamata clausola 5, paragrafo 1, dell’Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che l’espressione «successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», ivi contenuta, comprende anche la proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori del settore pubblico, quale il contratto di «interinidad», nonostante il fatto che la forma scritta, in linea di principio prevista per la conclusione di contratti successivi, non sia stata rispettata;
  • nella vicenda di specie, la proroga automatica del contratto a tempo determinato iniziale può essere equiparata a un rinnovo e, di conseguenza, alla conclusione di un contratto a termine distinto. Tale proroga automatica si traduce in un abuso vietato, in quanto non ha una scadenza certa, reiterandosi senza limiti di numero e di tempo, per rispondere ad esigenze permanenti e durevoli;
  • una interpretazione restrittiva della nozione di “successione di rapporti di lavoro a tempo determinato” consentirebbe di assumere lavoratori in modo precario per anni “e rischierebbe di avere non solo l’effetto di escludere di fatto un gran numero di rapporti di lavoro a tempo determinato dal beneficio della tutela perseguita, svuotando di gran parte del suo significato l’obiettivo perseguito da questa normativa, ma anche quello di consentire l’utilizzo abusivo di siffatti rapporti, da parte dei datori di lavoro, per rispondere ad esigenze permanenti e durevoli in materia di personale”.
Abusiva successione di contratti a termine nella P.A., la Corte di Giustizia UE precisa l’ambito di tutela
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