La responsabilità per violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro riguarda anche i lavoratori non dipendenti. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo in caso di comportamento del lavoratore eccezionale, abnorme ed esorbitante. In caso di interferenza di più imprese, il rischio del lavoratore che collabori con una impresa appaltatrice non esorbita dalla sfera di rischio governata dall’imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti.

Nota a Cass. Pen. 3 giugno 2021, n. 21550

Paolo Pizzuti

La tutela legislativa antiinfortunistica si estende a tutti i lavoratori e non solo ai dipendenti dell’azienda. In altri termini, in tema di lesioni e di omicidio colposi, per ravvisare l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro “è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen”.

Pertanto, è ravvisabile l’aggravante di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ai sensi dell’art. 590, ult. co., c. p., “anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi”.

Così, la Corte di Cassazione 3 giugno 2021, n. 21550, in linea con la passata giurisprudenza. Si veda, ad es. Cass. n. 11360/2005,  la quale ha confermato la responsabilità penale del dirigente scolastico e dell’ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, ritenuti entrambi destinatari dell’obbligo d’informare prontamente l’Ente territoriale competente perché intervenisse per eliminare le fonti di pericolo per alunni e docente e, più in generale, per garantire la messa in sicurezza dell’istituto scolastico. Ciò, ritenendo sussistente l’aggravante di cui al co.3, art. 590 c. p., con conseguente procedibilità d’ufficio del reato ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria. “Deve, infatti, ritenersi che nel caso di specie la presenza della vittima sul luogo di lavoro non sia anormale né atipica né eccezionale”.

La Cassazione rileva altresì come la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta. Il datore di lavoro è infatti esonerato da responsabilità solo quando la condotta del lavoratore presenti i “caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute” (v., fra tante, Cass. ord. 21 settembre 2021, n. 25597; Cass.1 giugno 2021, n. 15238, in q. sito con nota di S. GIOIA; Cass. n. 21587/2007).

Peraltro, la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di “evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza”. Ciò poiché la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è volta a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, “dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli” (v. Cass. n. 10265/2017).

Inoltre, “quando in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell’area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall’imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti”. (così, anche Cass. n. 57930/2018, che ha riconosciuto la responsabilità del procuratore speciale dell’impresa appaltatrice per l’infortunio occorso a un dipendente dell’impresa committente, escludendo l’abnormità del comportamento di quest’ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell’impresa appaltatrice).

Violazione della disciplina antinfortunistica: omnicomprensività, abnormità, interferenza
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