Il rifiuto di sottoporsi a visita medica diretto a contrastare l’illegittimo demansionamento è sanzionabile con il licenziamento in tronco.

Nota a Cass. (ord.) 6 settembre 2022, n. 26199

Rossella Rossi

La visita medica di idoneità prevista nei confronti del lavoratore, dall’art. 41 co. 2 lett. d), D.LGS. n. 81/2008, in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, non è censurabile essendo un adempimento dovuto.

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.) 6 settembre 2022, n. 26199 in una vicenda relativa al licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che si era rifiutata per due volte di sottoporsi alla visita in questione al fine di contrastare un illegittimo demansionamento, atteso che le nuove mansioni erano state ritenute dalla lavoratrice non conformi alla qualifica rivestita nonché al proprio percorso professionale e non compatibili con le condizioni di salute.

Secondo la Corte, in linea con i giudici di merito, il rifiuto opposto dalla lavoratrice integra gli estremi di una grave insubordinazione che rende illegittimo il comportamento omissivo della dipendente. Tale comportamento non è giustificabile ai sensi dell’art. 1460 c.c. perché, “da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti”.

L’art. 1460 c.c., invocato dalla ricorrente, precisa la Cassazione, è invece applicabile “solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo” (v. Cass. n. 836/2018, in q. sito con nota di A. LARDARO).

Visita medica, rifiuto del lavoratore e licenziamento
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