Il sub-committente ha l’obbligo di coordinarsi con il sub-appaltatore per la predisposizione e l’attuazione di misure necessarie ad assicurare la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, poiché entrambi sono tenuti a collaborare nella realizzazione di una medesima opera.

Nota a Cass. 27 gennaio 2023, n. 2517

Pamela Coti

“Il sub-committente e il sub-appaltatore, qualora collaborino insieme nell’ambito di un medesimo procedimento, finalizzato alla realizzazione di una stessa opera, all’interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse ma sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, sono reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati”.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 27 gennaio 2023, n.  2517 in relazione al ricorso di un dipendente di una ditta sub-appaltatrice avente a oggetto un infortunio per il quale Tribunale e Corte d’Appello avevano riconosciuto la responsabilità del solo datore di lavoro sub-appaltatore ed escluso quella del sub-committente, in ragione della riscontrata assenza in capo a quest’ultimo di un effettivo potere di controllo e di direzione operativa sul sub-appaltatore.

Riformando completamente la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha precisato che:

“sussiste la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori all’interno della propria azienda ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo ” (Cass. 24 giugno 2020, n. 12465);

“l’obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consiste nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata” (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419);

“il datore di lavoro, che abbia esternalizzato in tutto o in parte il processo produttivo, è responsabile dell’evento, se non provi di avere, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e anche indipendentemente dall’osservanza del dovere generale di protezione di cui all’art. 2087 c.c., adeguatamente verificato l’idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l’opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un’idonea opera di informazione dei lavoratori addetti”.

È pertanto evidente che vige un obbligo di cooperazione e di coordinamento, previa una reciproca informazione sui rischi professionali, da parte dei “datori di lavoro” (tali da intendere non soltanto coloro che, nella gestione della propria impresa, esercitino un potere gerarchico di direzione, controllo e disciplinare su dipendenti e collaboratori, ma tutti gli imprenditori, che, per legge o per contratto, abbiano un tale obbligo) e che siano “presenti” in uno “stesso luogo di lavoro” (da intendere, non già in un rigoroso ambito endo-aziendale, bensì in quello di una “compresenza” organizzata e in un “luogo” individuato come medesimo dal “lavoro”, corrispondente alla finalità di “realizzazione dell’opera” e, quindi, di una compartecipazione attiva dei predetti lavoratori ad essa, sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo).

Coordinamento per la sicurezza fra sub-committente e sub-appaltatore
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