L’azienda sanitaria che non comunica tempestivamente i nominativi dei dirigenti medici inclusi nei contingenti minimi per i servizi garantiti durante lo sciopero pone in essere una condotta antisindacale.

Nota a Trib. Brindisi 17 aprile 2024, R.G.L. n. 187

Maria Novella Bettini

Il Tribunale di Brindisi (17 aprile 2024, R.G.L. n. 187) ha accolto il ricorso per condotta antisindacale (proposto dalla Aaroi-Emac: associazione dei medici anestesisti, rianimatori e di emergenza) per violazione dell’obbligo stabilito dalla contrattazione integrativa a carico dell’Azienda sanitaria, la quale, in caso di indizione di uno sciopero, era tenuta a comunicare, nel rispetto della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici, entro il quinto giorno precedente lo sciopero medesimo i nominativi dei medici che dovevano garantire i contingenti minimi presso le varie strutture. Nella fattispecie, l’Asl aveva comunicato i suddetti nominativi solo due giorni prima, comprendendo anche prestazioni non rientranti in quelle essenziali e modificando i relativi turni. Il comportamento dell’azienda aveva pertanto impedito al sindacato lo svolgimento del suo ruolo di verifica della congruità delle prestazioni garantite e della corretta individuazione del personale tenuto a garantire tali prestazioni.

Quanto all’attualità del comportamento antisindacale, i giudici hanno precisato che essa “non viene meno nel caso in cui dalla condotta lesiva del datore di lavoro, anche già esaurita, derivino degli effetti durevoli (v. Cass. ord. n. 13860/2019). Diversamente infatti si restringerebbe la presenza del requisito di attualità ai soli illeciti permanenti, ossia fondati su una condotta mai interrotta”.

I casi di condotta esaurita sono invece quelli che producono “effetti durevoli nel tempo, anche solo per la portata intimidatoria e la situazione incertezza nelle relazioni industriali”.

Pertanto, l’autorità giudiziaria, ex art. 28 St. lav., ha il potere di inibire anche future condotte antisindacali. Ed infatti “l’esaurirsi di singole azioni antisindacali del datore di lavoro non preclude al giudice di vietare, ai sensi dell’art 28 della legge n. 300 del 1970, la (ulteriore) continuazione di dette azioni, ove le stesse siano espressione di una condotta non meramente episodica ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo, con conseguenti durevoli ripercussioni negative per la libertà o l’attività sindacale, cui, in mancanza della pronuncia di un divieto siffatto, non sarebbe apprestata effettiva tutela” (così, Cass. n. 3894/1984).

 Sentenza 

Azienda sanitaria, sciopero e condotta antisindacale
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