In assenza di precisi parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà nell’espletamento dell’attività convenzionale, non è consentito il riconoscimento dell’indennità di rischio. Nota a Cass. (ord.) 14 aprile 2023, n. 9985 Maria Novella Bettini
Licenziamento del dirigente e giustificatezza della scelta datoriale
In caso di soppressione di posizione dirigenziale occorre che sussista una giustificatezza alla base del recesso del datore di lavoro. Nota a Cass. (ord.) 29 dicembre 2022, n. 38026 Daniele Magris
Licenziamento ritorsivo e onere probatorio del datore di lavoro
Se il datore di lavoro non prova la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo posto a fondamento del recesso, la conseguente ingiustificatezza del licenziamento rientra tra gli indici della ritorsione. Nota a Cass. 29 settembre 2022,
Trattamento economico dei medici specializzandi e qualificazione del rapporto (Cass. n. 9622/2022)
Per i medici specializzandi, il trattamento economico previsto dal D.LGS. n. 368/1999 è applicabile solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il rapporto di lavoro di tali specializzandi non è qualificabile né come subordinato né come parasubordinato. Nota a Cass. (ord.)
Reintegra “obbligatoria” per i licenziamenti economici
Se il fatto è manifestamente insussistente, il giudice deve sempre disporre la reintegrazione del lavoratore. Nota a Corte Cost. 1° aprile 2021, n. 59 Francesco Belmonte
Licenziamento ritorsivo
Ai fini della nullità del recesso, il motivo illecito deve essere esclusivo e determinante. Nota a Cass. 25 gennaio 2021, n. 1514 Francesco Belmonte
Durata del patto di prova
La durata della prova maggiore del termine stabilito dal ccnl in linea di principio è più sfavorevole al lavoratore ed è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c. Tuttavia, il datore di lavoro può provare che la clausola in questione
Licenziamento economico: possibile la reintegrazione se manca il repêchage
Il giudice, qualora accerti che il lavoratore, espulso per licenziamento “economico”, poteva essere ricollocato in azienda, procede alla reintegrazione nel posto di lavoro per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento purché tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente
Impossibilità di ricollocare il dipendente: è il datore a fornirne la prova.
Gennaro Ilias Vigliotti Nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato, ad es. per ragioni economiche quali una riorganizzazione produttiva, riconversione o ristrutturazione), spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova