Gennaro Ilias Vigliotti 

Nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592

Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato, ad es. per ragioni economiche quali una riorganizzazione produttiva, riconversione o ristrutturazione), spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di collocare il lavoratore in altra posizione professionale (c.d. «repêchage»): solo l’imprenditore, infatti, al contrario del dipendente, possiede la completezza di informazioni circa le condizioni, economiche e strutturali, dell’impresa, tanto più durante una condizione di crisi, in cui esse mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediarvi o, comunque, indirizzarne gli sbocchi (Cass. 22 marzo 2016, n. 5592).

In sostanza, l’onere di provare l’impossibilità del «repêchage» non può che gravare su l’unica parte del rapporto di lavoro che conosca effettivamente le condizioni dell’impresa in crisi e che, in ragione di tale condizione, sia costretta a ricollocare o a licenziare un proprio dipendente: e cioè il datore di lavoro. Tale principio, inoltre, risulta pienamente compatibile con gli ordinari capisaldi del sistema processuale civile: è infatti il debitore convenuto (ovvero, in caso di licenziamento, il datore di lavoro) a dover fornire prova del fatto estintivo del rapporto, cioè del legittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo in ragione dell’impossibilità di procedere al ricollocamento o «repêchage».

È necessario evidenziare, comunque, che al lavoratore può essere richiesta una forma di “collaborazione” nella prova della effettiva riutilizzabilità della sua professionalità all’interno dell’azienda: la Corte Suprema, infatti, in altri precedenti (si veda, sul punto, il contributo di F. Belmonte), ha evidenziato come il lavoratore a conoscenza di fatti o circostanze che provino l’esistenza, all’interno dell’organizzazione datoriale, di posizioni disponibili abbia l’onere di fornirli al giudice nel procedimento sorto sul licenziamento per ragioni economiche.

Impossibilità di ricollocare il dipendente: è il datore a fornirne la prova.
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