Nella somministrazione a termine le ragioni correlate a punte di intensa attività vanno specificate in modo meno pregnante rispetto a quelle addotte nel contratto a tempo determinato.

Nota a Cass. 30 novembre 2018, n. 31089

Francesco Belmonte

La causale alla base della stipulazione del contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato deve dar conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo “sufficientemente intellegibile”, ma “in maniera meno pregnante di quanto richiesto per i contratti a termine (considerati significato e ratio delle diverse discipline, distinte anche a livello comunitario), fermo comunque l’onere, a carico dell’utilizzatore, di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative indicate anche a posteriore in caso di contestazione”.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione 30 novembre 2018, n 31089 (che richiama Cass. n. 17669/2018; n. 2963/2018 e n. 17865/2016), seppur con riferimento alla disciplina anteriore al regime vigente (D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal c.d. Decreto dignità (DL.  12 luglio 2018, n. 87, conv, nella L. n. 96/2018), ma con alcune osservazioni tuttora attuali, alla luce della nuova disciplina di legge (che, come noto, ha reintrodotto le c.d. causali per la conclusione del contratto a termine – “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”; ed “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” – ex art. 19, co.1, lett. a) e b) D.LGS. n. 81/2015).

Secondo i giudici, pertanto, i cd. picchi di attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, (e relativi all’esigenza, apposta ai contratti di somministrazione, di far fronte a un “andamento sinusoidale nel breve e brevissimo tempo” dell’attività produttiva) sono ascrivibili alle causali richieste dal legislatore ed “anche il semplice riferimento alle stesse” va considerato “valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, co.1, lett. c)” D.LGS. n. 276/2003, il quale, come noto, condizionava la legittima stipula del contratto alla presenza di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. (cfr. Cass. 20010/2018, Cass. ord. n. 8148/2018, e Cass. n. 17865/ 2016, cit.).

La Corte ha perciò cassato la decisione di App. Brescia n. 463/2013, secondo cui i contratti di somministrazione risultavano sorretti, dal punto di vista formale, da una causale correlata a punte di intensa attività, eccessivamente generica e priva di connotazione che potesse indicare la temporaneità delle esigenze produttive o organizzative, con conseguente trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice e risarcimento del danno in applicazione dell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010.

Causali del contratto di somministrazione a tempo determinato
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