Il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, può sottrarsi alla verifica medica solo per serie e comprovate ragioni, come l’indifferibile necessità di recarsi in altro luogo.

Nota a Cass. 22 luglio 2019, n. 19668

Kevin Puntillo

L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo del lavoratore assente per malattia comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia: a) sia tempestivamente comunicato agli organi di controllo, anche se qualora tale comunicazione sia omessa o tardiva, il diritto non viene automaticamente meno, ma l’omissione o il ritardo devono essere motivati (v. Cass. 9 novembre 2002, n. 15766); b) e sia giustificato da “comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo” (usualmente la giurisprudenza ha ritenuta legittima l’ipotesi di allontanamento dal domicilio per “esigenza improcrastinabile di recarsi presso l’ambulatorio del medico curante” (v. Cass. 30 agosto 2006, n. 18718).

È quanto afferma la Corte di Cassazione (22 luglio 2019, n. 19668, difforme da App. Lecce 15 luglio 2013), la quale precisa che: 1) al fine di non vanificare la possibilità dell’INPS di verificare (prima di erogare l’indennizzo di malattia) il fatto generatore del debito, il creditore/lavoratore non può sottrarsi alla verifica su tali comprovate ragioni; 2) e che l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane anche nel caso in cui il prestatore si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, come “l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio e, considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica, di impedire abusi di tutela”.

Nella fattispecie (l’INPS non aveva erogato l’indennizzo di malattia per assenza alla visita domiciliare di controllo del dipendente recatosi a ritirare i risultati di alcune analisi cliniche e dal dentista), il giudice di merito non aveva appurato le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal proprio domicilio del lavoratore con riguardo sia ad una ipotesi di forza maggiore, sia ad una situazione cogente che rendesse  indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, ovvero ad una situazione di mera evenienza.

La Cassazione ribadisce inoltre il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, co. 14, convertito, con modifiche, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione”. Essa riguarda infatti anche “qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore” (v. Cass. 14 maggio 1997, n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).

Lavoratore malato assente alla visita di controllo
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