Le Casse di previdenza privatizzate non possono presumere la prosecuzione dell’attività professionale dell’iscritto.

Nota a Cass. (ord.) 31 ottobre 2019, n. 28109

Valerio Di Bello

Il riconoscimento dell’autonomia (gestionale, organizzativa, amministrativa e contrattuale) delle Casse previdenziali privatizzate operato dalla legge (L. Delega n. 537/1993 e D.LGS. n. 509/1994), alle quali è concesso di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, non riguarda il potere di stabilire inversioni dell’onere probatorio, pretendendo un contributo integrativo dell’iscritto in ragione di una presunzione di prosecuzione dell’attività professionale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 31 ottobre 2019, n. 28109; v. anche Cass. n. 5375/2019) in conformità ad App. Reggio Calabria n. 911/2018, relativamente al ricorso proposto da un pensionato nei confronti della Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri Liberi Professionisti (e Equitalia Sud S.p.A.), che, pur avendo cessato l’attività dal 2000 e non avendo prodotto alcun reddito, si era visto richiedere il versamento del contributo minimo integrativo per l’anno 2004, ritenuto dovuto non essendo stata tempestivamente dichiarata la cessazione della sua attività.

Nello specifico, per i giudici, l’autonomia di tale Cassa incontra un limite fondamentale, contenuto nell’art. 3, co.1, Regolamento della Cassa stessa (in vigore dall’1.1.2003), secondo cui “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2”.

Casse di previdenza privatizzate e proseguimento di attività professionale
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