Il riscatto del c.d. periodo di solidarietà non incide sulla misura del trattamento pensionistico.

Nota a Cass. 3 gennaio 2020, n. 25

Francesca Albiniano

Il riscatto presso la Cassa di previdenza geometri del c.d. periodo di solidarietà è utile ai fini dell’anzianità di iscrizione, ma non introduce alcuna deroga ai fini del criterio di calcolo della misura del trattamento pensionistico.

Il rilevante principio è sancito dalla Corte di Cassazione (3 gennaio 2020, n. 25, parz. difforme da App. Brescia 4 marzo 2014), la quale ricostruisce il quadro di riferimento alla base della pronunzia, chiarendo che:

a) l’iscrizione alla Cassa, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è divenuta obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo professionale esercenti la professione di geometra in qualunque forma e anche in modo occasionale;

b) per tale via è stata abolita la categoria degli iscritti di solidarietà, vale a dire dei geometri iscritti soltanto all’Albo professionale, tenuti a partecipare al finanziamento della Cassa versando il contributo di solidarietà o poiché non esercenti attività professionale con carattere di continuità o perché iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

c) in seguito a tale modifica, a tutti gli iscritti all’Albo, pur se svolgenti la professione soltanto in modo occasionale, sono state applicate le tutele assicurative della Cassa;

d) a tal fine, il Regolamento sulla contribuzione della Cassa ha previsto la possibilità, per i professionisti obbligati (fino al 31 dicembre 2002) unicamente al versamento del contributo di solidarietà, di riscattare l’intero periodo coperto dal solo contributo in questione “con il versamento, sulla differenza per ogni anno, della corrispondente riserva matematica da calcolarsi alla stregua del principio di cui alla legge n. 1138 del 1962”.

Nella fattispecie, un geometra (iscritto soltanto all’Albo dal 1978 al 1990) che non poteva iscriversi alla Cassa secondo le disposizioni statutarie vigenti all’epoca, in quanto non svolgeva in maniera continuativa la professione, ha esercitato il riscatto, versando il relativo onere economico nella misura quantificata dalla Cassa, ed ha lamentato il mancato conteggio, ai fini della liquidazione della pensione di anzianità, dei redditi professionali oggetto degli anni coperti dal riscatto.

La Corte ha perciò dovuto stabilire se per i c.d. iscritti di solidarietà, i redditi relativi al periodo temporale riscattato rilevino ai soli fini dell’accesso alla pensione (secondo la tesi sostenuta dalla Cassa) o anche agli effetti della misura del trattamento pensionistico (come sostenuto dal geometra).

Al riguardo, i giudici hanno specificato che, ai sensi dell’art.  50, co. 3, del Regolamento di contribuzione, “per gli anni riscattati si applica, ai fini della continuità professionale e del trattamento previdenziale, la normativa vigente nell’anno di riferimento”, rilevando che, fino alla previsione dell’obbligatorietà d’iscrizione alla Cassa, senza distinzione nell’esercizio continuativo o occasionale della professione, gli iscritti all’Albo esercitavano la professione occasionalmente e, pertanto, mediante l’esercizio della facoltà di riscatto si andava a coprire l’intero periodo di esercizio della professione (fino al 31 dicembre 2002), eventualmente connotato anche dalla mancata produzione di un reddito proprio in virtù della mera occasionalità dell’esercizio della professione.

Non viene dunque in rilievo un’omissione contributiva ma un’attività professionale occasionale che è attratta nell’area della copertura assicurativa della Cassa con l’obbligo di iscrizione alla Cassa stessa e la protezione al verificarsi degli eventi assicurati, “con lo stesso risultato, per la posizione assicurativa dell’assicurato professionista, che si sarebbe verificato in caso di iscrizione alla Cassa, con versamento dei relativi contributi, fin dall’epoca di iscrizione all’Albo”.

Non si può, pertanto, richiamare (come affermato dai giudici del gravame) la “teoria della fictio juris con la ricomprensione di un reddito professionale virtuale, come se i contributi fossero stati a suo tempo versati e mutuando regole valide per omissioni contributive in pregiudizio del lavoratore che consentono di acquisire diritti previdenziali che sarebbero stati del lavoratore se non si fosse verificata l’omissione contributiva riportando la posizione contributivo assicurativa in una situazione equivalente a quella che si sarebbe verificata nel caso in cui l’omissione contributiva non si fosse verificata”.

Ciò, in quanto, il riscatto del periodo di iscrizione solo all’Albo professionale non introduce alcuna deroga al criterio di calcolo del trattamento pensionistico, essendo idoneo unicamente ad incidere sull’anzianità contributiva dell’assicurato, cioè a rendere utilizzabili, ai fini dell’anzianità contributiva e dell’accesso al diritto a pensione, periodi di esercizio dell’attività professionale occasionale, come tali e fino al 31 dicembre 2002 non coperti da contribuzione.

Cassa di previdenza dei geometri e riscatto del c.d. periodo di solidarietà
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