Nelle situazioni aziendali complesse, la ragione sostitutiva alla base di un contratto a tempo determinato può essere riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica purché siano enunciate: l’esigenza di sostituire lavoratori non identificati nominativamente, integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa e le mansioni dei lavoratori da sostituire.

 Nota a Cass. (ord.) 7 maggio 2020, n. 8612

 Rossella Rossi

Consulente del lavoro in Albinia (GR)

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, “la legittimità dell’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti è correlata all’indicazione di elementi ulteriori quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di verificare la sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 7 maggio 2020, n. 8612, parz. diff. da App. Milano 27 gennaio – 28 marzo 2015), la quale (seppure con riguardo alla passata disciplina del contratto a termine – art. 1, D.LGS. n. 368/2001-) ha ritenuto adeguatamente specifica la causale sostitutiva dell’azienda (idonea a consentire una verifica delle effettività delle ragioni sottese alla apposizione del termine), rilevando che:

a) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009 (con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.LGS. n. 368/2001, art. 1, co. 2), l’onere di specificare le ragioni sostitutive è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto;

b) di conseguenza, con riguardo alle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (v., in particolare, Cass. nn. 1576/2010 e 1577/2010);

c) sussiste il requisito della specificità quando vi sia l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa a termine, l’inquadramento e le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro. Nella fattispecie, il giudice di merito nella valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive aveva anche accertato, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato (così, Cass. n. 1577/2010, cit.; v. anche Cass. n. 27217/2012; Cass. n. 27502/2011).

Legenda

– Ai sensi dell’art.19, co.1, D.LGS. n. 81/2015 e successive mod. ed integraz., “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” (v. anche: Ministero del Lavoro,  20 maggio 2016, n. 15; Circ. 31 ottobre 2018 n. 17; nonché Nota INL 7 febbraio 2019, n. 1214).

– Ex art. 23, co. 2, D.LGS. n. 81/2015, cit.: i contratti a termine stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti sono esenti da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi e dal limite di cui al co. 1, secondo il quale: ad eccezione dei datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato…”;

– In base all’art. 2103, co. 7, c.c.: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.

Contratto a termine e ragioni sostitutive
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