Il lavoratore, entro i cinque giorni concessi a difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, può, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, legittimamente ritenere più adeguata, sotto il profilo difensivo, la rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa.

Nota a Cass. 22 settembre 2020, n. 19846

Maria Novella Bettini

“La specifica garanzia dell’audizione orale, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare; ciò anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione”.

Questa, l’importante decisione della Corte di Cassazione (22 settembre 2020, n. 19846, difforme da App. Perugia) relativa all’articolazione del diritto di difesa del lavoratore in presenza di contestazione di addebito, al modo in cui l’esercizio di tale diritto interferisce con il termine di cinque giorni di cui al co.5, art. 7 Stat. Lav. ed alla possibile preclusione per la parte datoriale all’adozione del provvedimento disciplinare.

Come noto, la disposizione in parola (co.2) vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore senza una previa contestazione scritta e senza “averlo sentito a sua difesa”. Il successivo co. 5 precisa poi che il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale non può intervenire “prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.

Secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale la scelta dei modi e delle forme attraverso le quali esercitare le proprie difese è rimessa al lavoratore. E, qualora quest’ultimo, pur avendo presentato giustificazioni scritte, chieda contestualmente di essere sentito anche oralmente a propria discolpa il datore di lavoro è tenuto a dare luogo a tale audizione posto che “la tempestiva presentazione di ‘giustificazioni scritte’ non consuma l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore salvo che lo scritto non contenga alcuna richiesta di audizione” (così, Cass. n. 7006/1999; v. anche Cass. n. 15072/2001).

Successivamente, altre sentenze, pur non negando la possibilità di audizione orale del lavoratore che avendo presentato giustificazioni scritte chieda di essere sentito oralmente, hanno condizionato l’accoglimento di tale istanza alla non esaustività e completezza delle suddette giustificazioni e riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di un sindacato in tal senso. In altre parole, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito (Cass. n. 488/2005 e Cass. n. 4187/2002).

In seguito, la Cassazione ha “escluso che il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente possa omettere l’audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione – nel termine di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5, – di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive” (Cass. n. 204/2017 e Cass. n. 6845/2010).

In questa prospettiva, è stato chiarito che le discolpe fornite dall’incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità: al di fuori di tali ipotesi, un sindacato del datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva della richiesta di audizione orale non può ritenersi consentito (Cass. n. 12978/2011 e Cass. n. 6845/2010).

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione, con la pronunzia in esame, afferma che:

a) il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito (prima della cui scadenza è preclusa, in base all’art. 7, co. 5, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare) è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell’incolpato ed esclude che la previsione di questo spazio temporale sia ispirata anche dall’intento di consentire al datore di lavoro “un’effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento”;

b) il provvedimento disciplinare può essere irrogato legittimamente anche prima della scadenza del suddetto termine “allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive” (Cass. S.U. n. 6900/2003);

c) il datore di lavoro ha solo una mera facoltà di adottare il provvedimento disciplinare anche prima del decorso dei cinque giorni, ove il lavoratore abbia già formulato le proprie difese, senza che ciò implichi la configurazione di una decadenza a carico del lavoratore dalla possibilità di ulteriore esercizio del diritto di difesa;

d) al lavoratore va riconosciuta “la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare “un ripensamento” circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa. Al datore di lavoro è precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza a buona fede, della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta integrazione difensiva essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore”.

Giustificazione scritta e difesa orale del lavoratore
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