In caso di infortunio il datore è responsabile a meno che il nesso di causalità non venga meno a causa di una condotta abnorme del dipendente, che deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Nota a Cass. 23 novembre 2020, n. 29585

Kevin Puntillo

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, anche se rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale la condotta imprudente del lavoratore che sia consistita in “qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.

Questo, il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (23 novembre 2020, n. 29585, difforme da App. Venezia 28 marzo 2019; v. anche, fra tante, n. 7188/2018).

In altre parole, in materia di sicurezza, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile “solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute”. Invece, “la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta” (v. Cass. n. 15124/2016 e n. 5007/2008).

Infatti, sul datore di lavoro incombe “il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro” (v. Cass. n. 10123/2020).

Per converso, il datore di lavoro è considerato responsabile per mancata attuazione delle misure di sicurezza quando non ponga in essere condotte atte a prevenire il rischio di infortuni. Mentre, “la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, è non solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle mansioni stesse, “attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.

In particolare, precisa la Cassazione, per configurare una responsabilità datoriale nel senso sopra indicato occorrono due condizioni: esclusione del nesso di causalità in caso condotta “abnorme” del lavoratore e necessità di una prova della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Qualora, come nel caso in esame, manchi la prova certa di una pericolosa prassi invalsa in azienda nell’uso delle attrezzature di lavoro, né si possa escludere – per altro verso – una iniziativa estemporanea dei lavoratori, imprevedibile da parte datoriale, non può ritenersi superato “ogni ragionevole dubbio nel rapporto di causalità tra le omissioni contestate in imputazione e l’evento mortale”, per cui i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

Infortunio sul lavoro e condotta abnorme del lavoratore
Tag:                                                                                                             
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: