Il Provvedimento 17 giugno 2021, n. 155130 ha stabilito i criteri per fruire della non imponibilità IRPEF della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (i.e. NASpI) destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Nota a AdE Provvedimento 17 giugno 2021, n. 155130
Francesco Palladino
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento in oggetto, ha stabilito, da un lato, le comunicazioni necessarie per ottenere l’esenzione da tassazione della NASpI anticipata di cui all’art. 1, co. 12, della L. n. 160/2019 e, dall’altro, ha chiarito gli adempimenti posti in capo al sostituto di imposta erogatore della stessa.
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI trova la sua origine nel D.Lgs n. 22/2015, il cui art. 8 prevede che il lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato che destina alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio stesso.
La norma prevede che la somma ricevuta a titolo di NASpI, se destinata, come detto, alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini IRPEF (art. 1, co. 12, della L. n. 160/2019).
Per il riconoscimento dell’esenzione IRPEF, il lavoratore interessato, in forza dell’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, è tenuto a presentare all’Inps, in via telematica, la domanda per ottenere l’anticipazione a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del capitale sociale della cooperativa.
Per provare tale circostanza, il Provvedimento prevede che il lavoratore è tenuto ad allegare alla domanda di anticipazione, con modalità individuate dall’Inps, i seguenti documenti:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività a lui assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’art. 2, D.P.R. n. 322/1998.
Il Provvedimento precisa, infine, che l’Istituto erogatore della NASpI, ossia l’Inps, non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e certificherà, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione unica (art. 4, D.P.R. n. 322/1998).