Stante la laicità dello Stato, l’affissione del crocefisso nelle aule non è obbligatoria. Tuttavia, essa può essere richiesta dall’assemblea degli studenti.
Nota a Cass. S.U. 9 settembre 2021, n. 24414
Kevin Puntillo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (9 settembre 2021, n. 24414), con una puntuale e completa analisi degli orientamenti giurisprudenziali interni e comunitari, si sono pronunciate nel senso della possibile affissione del crocefisso, nelle aule scolastiche, se richiesta dalla comunità della classe (studenti e professori).
Nello specifico, la Corte ha precisato che:
a) la nostra Costituzione, alla luce della quale va letto il R.D. n. 965/1924, art. 118 (tuttora vigente), è ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa. Non è pertanto consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso;
b) “la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi;
c) tuttavia, la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti (espressa a maggioranza in una assemblea), di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, è illegittima qualora egli non ricerchi il suddetto ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente;
d) tale illegittimità determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente che, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle stesse;
e) nondimeno, la circolare in questione “non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente”.