Il reiterato pagamento della parte variabile del premio di partecipazione costituisce un comportamento concludente da cui si desume l’applicazione implicita della contrattazione collettiva, pur a fronte della disdetta all’associazione sindacale.

Nota a Cass. (ord.) 31 dicembre 2021, n. 42097

Marco Mocella

I contratti collettivi di lavoro post corporativi, non efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, “costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto”.

Pertanto, qualora si sostenga l’applicazione di una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, sul presupposto che entrambe le parti si erano sempre ispirate a tale contratto per la disciplina del loro rapporto, spetta al giudice del merito “valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.) 31 dicembre 2021, n. 42097 (conf. ad App. Roma n. 1542/2019; v. anche, nello stesso senso, Cass. n. 18408/2015; Cass. n. 14944/2014; Cass. n. 10375/2001; Cass. n. 10213/2000), la quale ha rilevato che:

a) come accertato dalla Corte di merito, la società datoriale, aveva “continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come, “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto”)”;

b) in base alla costante e prolungata applicazione dei richiamati istituti, la società ricorrente, pur avendo dato la disdetta all’associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), aveva mantenuto implicitamente l’applicazione della contrattazione collettiva con un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto.

Disapplicazione illegittima del contratto integrativo aziendale
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