L’indennità di mobilità non va restituita per intero se il lavoratore viene reintegrato in regime di tutela reale attenuata con un risarcimento solo parziale delle retribuzioni perse.

Nota a Trib. Roma 18 gennaio 2022, n. 394

Con una pronuncia innovativa (idonea ad estendersi anche all’istituto della Naspi), il Tribunale di Roma, sez. lav., 18 gennaio 2022, n. 394, stabilisce che la corresponsione di una indennità risarcitoria parziale (per il periodo tra il licenziamento collettivo, successivamente annullato, e la reintegrazione ai sensi dell’art. 18, co. 4, Stat. Lav.) comporta, a fronte di un periodo di disoccupazione forzata, l’obbligo di restituire i trattamenti percepiti nei limiti del risarcimento ricevuto dal datore di lavoro.

Nella fattispecie, alcune lavoratrici hanno proposto opposizione avverso le comunicazioni di ripetizione di indebito con le quali l’Inps ha chiesto la restituzione delle somme relative alla mobilità (con correlati A.N.F), nonché alle prestazioni integrative Fondo Trasporto Aereo corrisposte a seguito del licenziamento collettivo intimato dal datore di lavoro Alitalia Cai e risultate non dovute a seguito della sentenza di reintegra del Tribunale di Civitavecchia (n. 537/2019), confermata dalla Corte d’Appello (n. 1008/2020). L’Istituto ha dedotto il venir meno del requisito della disoccupazione involontaria in forza della disposta reintegra e, conseguentemente, l’inesistenza del diritto all’indennità di mobilità ed alle prestazioni previdenziali accessorie anche a carico del Fondo Trasporto Aereo.

Per converso, le ricorrenti hanno precisato che le sentenze sopra indicate, pur disponendo la reintegra delle lavoratrici, avevano condannato il datore di lavoro alla corresponsione dell’indennità risarcitoria in misura pari a 12 mensilità ai sensi del co. 4, art. 18 Stat. Lav., ed hanno assunto l’irripetibilità delle somme richieste dall’Inps, deducendo la compatibilità delle prestazioni previdenziali con la suddetta indennità, e, in subordine, la ripetibilità di quanto versato dall’Inps nei soli limiti della minor somma erogata dal datore di lavoro, pari appunto a 12 mensilità.

Il Tribunale rileva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogate dall’Inps, deve sussistere il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure (Cass. n. 24950/2021, n. 17793/2020 e n. 28295/2019, annotata in q. sito da A. TAGLIAMONTE). In altri termini, la somma in questione va restituita soltanto se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione.

Nel caso di specie, le ricorrenti sono state effettivamente reintegrate ed il datore di lavoro ha loro corrisposto l’indennità risarcitoria (pari a 12 mensilità della retribuzione). Ebbene, rilevano i giudici, a prescindere dalla natura retribuiva o risarcitoria del quantum corrisposto dal datore di lavoro a seguito della reintegra, pur essendo “chiara l’incompatibilità con il trattamento corrisposto dall’Inps, poiché elemento comunque di entrambi i trattamenti è proprio il licenziamento, quale causa della disoccupazione involontaria”,… la reintegra non è stata piena, ma attenuata, avendo corrisposto il datore di lavoro non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento sino all’effettiva reintegra (…), bensì solo un’indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato oltre 5 anni”.

Pertanto, sotto il profilo retributivo, le lavoratrici non sono state pienamente reintegrate e, dunque, dovranno restituire i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto poi erogato dall’azienda a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra.

Ne consegue “il diritto dell’Inps alla ripetizione delle somme nette corrisposte a titolo di mobilità, con correlativi A.N.F, e per prestazione di Fondo Trasporto Aereo, nei limiti di quanto percepito dalle singole dipendenti a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro; con conseguente condanna dell’Inps alla restituzione di quanto eventualmente recuperato in eccedenza, oltre interessi”.

Restituzione parziale dell’indennità di mobilità
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