Il principio del necessario concorso per l’accesso agli impieghi pubblici si applica a tutte le Amministrazioni, comprese quelle delle Regioni a Statuto Speciale.

Gennaro Ilias Vigliotti

Il rapporto di lavoro subordinato costituito tra un dipendente ed una Amministrazione Pubblica è nullo se sottoscritto in violazione delle norme imperative ed inderogabili che impongono la regola del concorso (art. 97 Cost.; in giurisprudenza, v. Cass. SS. UU. n. 4685/2015; sempre sul punto, in questo Blog, v. F. Belmonte, AMA: per assumere servono pubblicità e trasparenza, a questo link).

Tale principio può trovare deroga solo dinanzi ad ipotesi specificamente dettate dalla legge, corrispondenti a ragionevoli esigenze di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, non basta l’appartenenza del pubblico ufficio che assume ad una Regione a Statuto speciale per derogare tale principio: se la legge regionale non prevede eccezioni puntuali, infatti, anche alle Amministrazioni delle Regioni Autonome si applica la regola del necessario concorso pubblico per l’accesso ai relativi impieghi.

La Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza 8 novembre 2016, n. 22671 ha avuto occasione di ribadire questo concetto, decidendo dell’assunzione di un giornalista nell’Ufficio Stampa della Regione Sicilia, avvenuta senza lo svolgimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica. A seguito del licenziamento, il dipendente aveva adito il Tribunale del Lavoro per ottenere tutela avverso l’atto di recesso datoriale, considerato illegittimo poiché privo di motivazione.

In realtà, il giudice di prime cure, appurato che il rapporto di lavoro si era costituito senza il ricorso ad alcuna procedura concorsuale, aveva dichiarato la nullità dello stesso, per violazione di norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418, co. I, c. c.

Inutilmente il lavoratore aveva provato ad argomentare, in sede di giudizio d’Appello, basandosi sull’asserita non operatività del principio del concorso per le Amministrazioni appartenenti alle Regioni Autonome: la Corte, infatti, ha ribadito che al principio del pubblico concorso è informato tutto l’ordinamento della Pubblica Amministrazione, senza distinzione tra Regioni a Statuto speciale e no, essendo unicamente valida, ai fini della deroga, la previsione esplicita e puntuale della legge. Appurato che la legislazione regionale siciliana nulla dispone sulla presunta diversità del ruolo di addetto stampa, la Corte di Appello, al pari della Cassazione, ha confermato la piena operatività del principio del necessario concorso nel caso di specie.

Regioni Autonome: contratto di lavoro nullo senza concorso.
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